CIRCOLARE 6 aprile 2011, n. 11 - Patto di stabilita'' interno per il triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (11A07701)

Alle Province

Ai Comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti

Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno

Alle regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano - Loro sedi e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato

Generale - Sezione Autonomie locali -

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato Generale -

Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Rapporti con le Regioni -

Roma

Al Ministero dell'interno -

Dipartimento Affari interni e territoriali - Direz. Centr. Finanza locale - Roma

Al Ministero della giustizia -

Dipartimento dell'Organizzazione

Giudiziaria, del Personale e dei

Servizi - Roma

Al Gabinetto del Ministro - Sede

All'Ufficio Legislativo-Economia -

Sede

All'Ufficio Legislativo-Finanze -

Sede

All'ISTAT - Via Cesare Balbo, n. 16 -

Roma

All'U.P.I. - Piazza Cardelli, n. 4 -

Roma

All' A.N.C.I. - Via dei Prefetti, n.

46 -Roma

Alle Ragionerie territoriali dello

Stato - Loro sedi

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO

A.1 Enti di nuova istituzione

A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

B.1 Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

B.2 Comunicazione dell'obiettivo

B.3 Disposizioni per Roma capitale

B.4 Riduzione degli obiettivi annuali C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento

C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea

C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3

C.5 Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso

C.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento

C.7 Altre esclusioni a) Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila b) Risorse connesse alla Autorita' per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma c) Risorse connesse ad Expo' Milano 2015

  1. Federalismo demaniale e) Entrate straordinarie D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO

    E.1 Misure di contenimento del debito

    E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria F. FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI - Patto regionalizzato G. MONITORAGGIO H. CERTIFICAZIONE I. MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

  2. Riduzione dei trasferimenti erariali b) Divieto di impegnare spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2011-2013 M. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

    PREMESSA

    I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilita' interno per il triennio 2011-2013 che e' volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.

    L'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quantifica l'entita' del predetto concorso, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 300 milioni di euro per l'anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le province e nella misura di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

    La novita' piu' significativa, contenuta nei commi da 87 a 93 del citato articolo 1 della legge di stabilita' 2011, e' rappresentata dall'introduzione di una regola di carattere generale, che consiste nel conseguimento, da parte di ciascun ente locale, del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero e l'introduzione di una regola specifica per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica.

    La regola specifica prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Non considerare, come parametro per l'individuazione dell'obiettivo, la spesa finale complessiva rende meno onerosa la manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza di spesa in conto capitale. Ogni ente dovra' conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011- 2013.

    Il riferimento ad un periodo piu' ampio del singolo anno consente di ridurre sensibilmente il fenomeno riscontrato negli scorsi anni di obiettivi troppo ambiziosi legati a fatti gestionali di natura straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento.

    Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti tendenzialmente piu' "deboli", l'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, e' corretto per azzerare gli effetti peggiorativi connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

    Come per gli anni scorsi, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita', sono escluse alcune voci di entrata e di spesa (calamita' naturali, grandi eventi, risorse provenienti dall'UE). Ad esse si sono aggiunte nuove esclusioni, contenute nel novellato patto di stabilita', per rispondere a determinate esigenze (commissioni straordinarie per la gestione dei comuni commissariati per mafia e relative spese in conto capitale, progettazione ed esecuzione del censimento, comuni dissestati della provincia de L'Aquila, Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Scuola per l'Europa, Expo' Milano 2015 e federalismo demaniale).

    In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale capitale della Repubblica, il comma 112 prevede, inoltre, che il comune di Roma concordi, con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del proprio patto di stabilita' in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali e, in caso di mancato accordo, applichi le disposizioni del patto previste per gli enti locali.

    La legge di stabilita' potenzia, altresi', il ruolo delle regioni con riguardo al patto di stabilita' interno dei propri enti locali. In particolare, la regione puo' intervenire: a) autorizzando gli enti locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a fronte del contestuale miglioramento di pari importo dell'obiettivo programmatico della regione stessa in termini di cassa o di competenza (c.d. Patto regionale verticale); b) rimodulando gli obiettivi posti dal legislatore nazionale per gli enti locali del proprio territorio in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per gli stessi enti locali (c.d. Patto regionale orizzontale).

    Sono, infine, sostanzialmente riconfermate le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, nonche' l'impianto sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto degli obiettivi, mentre il meccanismo della premialita' previsto per gli enti locali virtuosi e' sostituito dal disposto del comma 122 che prevede una riduzione degli obiettivi annuali sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in misura complessiva pari alla differenza, registrata nell'anno precedente, tra l'obiettivo programmatico e il saldo conseguito dagli enti inadempienti.

    A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO

    Come anticipato nella premessa ed al pari di quanto disposto per gli anni scorsi, gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

    Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT.

    Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2011 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2009, risulti superiore a 5.000 abitanti. A.1 Enti di nuova istituzione

    Il comma 113 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2008, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno nell'anno 2011.

    Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2008 assumera' a base di riferimento le spese correnti registrate nel 2009.

    Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per...

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