CIRCOLARE 14 febbraio 2012, n. 5 - Patto di stabilita'' interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183). (12A04880)

Alle province;

Ai comuni con popolazione superiore a

1.000 abitanti;

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno;

Alle regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano;

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali;

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale;

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della protezione civile;

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Al Ministero della giustizia -

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

Al Gabinetto del Ministro;

All'Ufficio legislativo-economia;

All'Ufficio legislativo-finanze;

All'ISTAT;

All'U.P.I.;

All'A.N.C.I.;

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Al CINSEDO.

Premessa.

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) disciplinano il nuovo patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.

Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali e' individuato dal comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (1) , e dal comma 5, dell'art. 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (2) , cosi' come modificato dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (3) , che anticipa all'anno 2012 le misure previste, per il 2013 e il 2014, dalle disposizioni di cui alle lettere c) e d) del citato comma 5, dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Tali misure hanno disposto un ulteriore concorso alla manovra di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a:

  1. 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per le province;

  2. 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

    L'entita' complessiva del predetto concorso, pertanto, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, e' quantificata, per le province, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e, per i comuni, nella misura di 4.200 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2013.

    Il comma 12 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, inoltre, che l'importo complessivo della manovra sia ridotto, per l'anno 2012, di un importo pari al maggior gettito atteso dall'aumento dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico (cosiddetta «Robin Tax»), di cui all'art. 7, commi da 1 a 6, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

    In particolare, il comma 12, in prima istanza, prevedeva che la ripartizione fra gli enti territoriali fosse operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata. Successivamente, l'art. 30, comma 1, della legge di stabilita' 2012, ha eliminato la previsione del ricorso al decreto ed ha disposto che la riduzione sia attribuita alle province nella misura di 150 milioni di euro ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nella misura di 520 milioni di euro.

    Infine, il comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 2, dell'art. 30 del richiamato decreto-legge n. 183 del 2011, ha previsto, per l'anno 2012, un'ulteriore riduzione del contributo alla manovra, pari a 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

    La novita' piu' significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilita' interno del 2012 e' rappresentata dall'introduzione di un meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosita'. In particolare, il comma 2 dell'art. 20 (4) del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ha disposto che gli obiettivi del patto di stabilita' interno, a decorrere dall'anno 2012, siano attribuiti ai singoli enti locali in base alla virtuosita' misurata operando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto di stabilita' interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.

    Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilita' interno, e' prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea piu' ampia di enti. A partire dal 2013, infatti, saranno assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti nonche' le aziende speciali e le istituzioni (art. 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) (5) . Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (in applicazione del comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

    Infine, in applicazione dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono assoggettate al patto anche le societa' cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali. Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata.

    Con riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe ai vincoli del patto che, pertanto, si aggiungono a quelle gia' previste per il patto 2011.

    Infine, sono confermate, per il 2012, le disposizioni in materia di «patto regionalizzato verticale ed orizzontale» grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali. A partire dall'anno 2013, inoltre, e' prevista l'introduzione del cosiddetto «patto regionale integrato», in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

    A. Enti soggetti al patto di stabilita' interno.

    Come anticipato nella premessa, per l'anno 2012 sono assoggettati al patto di stabilita' interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. A decorrere dall'anno 2013, come disposto dal comma 1, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 sono soggetti al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

    La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, secondo i dati ISTAT.

    Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2012 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2010, risulti superiore a 5.000 abitanti e, a partire dal 2013, i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2011, risulti superiore a 1.000 abitanti.

    A decorrere dal 2014, il comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede, altresi', l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno delle sole unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011.

    In particolare, tale comma dispone che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni. Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che a tale unione hanno facolta' di aderire anche i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali loro spettanti e i servizi ad esse inerenti.

    Gli enti locali che, a partire dal 2012, sono soggetti per la prima volta al patto di stabilita' interno e, quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno al nuovo indirizzo web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/12 alla presente circolare. Per gli altri enti locali gia' accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

    Si segnala che la password scade dopo novanta giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro novanta giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema.

    A.1. Enti di nuova istituzione.

    Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012 stabilisce che...

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