Patteggiamento: rigetto e rinvio a giudizio dell'imputato con omissione del deposito degli atti ex art. 415 Bis C.P.P.

AutoreFranco Assante e Maria Palma
Pagine635-636

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La sentenza in rassegna riassume sommariamente i fatti, che forse vale la pena di meglio descrivere.

L'imputata era stata tratta a giudizio per violazione dei sigilli apposti a seguito di provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica, per essere stato il fabbricato costruito senza concessione edilizia.

Poiché la Procura aveva imposto all'imputata, come misura cautelare, di non risiedere nel comune del commesso reato, malgrado il marito lavorasse ivi e malgrado vi fosse un figlio minore ed un altro in arrivo, a quest'ultima - per rimuovere la misura - non rimaneva altra possibilità che quella di patteggiare la pena. Il P.M., per ragioni di politica giudiziaria dettata da vicende locali, impose una pena eccessivamente gravosa che l'imputata si vide costretta ad accettare, pena l'obbligo di risiedere altrove.

Il Gip del Tribunale di Cassino, rendendosi conto della sproporzione della pena «concordata» fra imputata e P.M. Page 636 e utilizzando i poteri che in proposito gli conferisce una corretta interpretazione dell'art. 444 c.p.p. relativamente alla verifica della «congruità della pena» (Cass. 7 maggio 1999 n. 214887; 18 novembre 1993, Beray, ecc.), ha ritenuto la pena eccessiva rispetto alla ipotesi criminosa contestata, ha rigettato la richiesta ed ha disposto ex art. 550, lett. d) c.p.p. il rinvio a giudizio dell'imputata dinanzi al Giudice monocratico del tribunale, omettendo di rimettere gli atti al P.M. perché fossero depositati ex art. 415 bis c.p.p.

I fatti successivi sono correttamente indicati nella motivazione della su estesa sentenza.

Censurabile appare la decisione adottata dal giudicante in ordine alla sollevata eccezione di nullità prospettata dal difensore dell'imputata nella seconda udienza del processo, che veniva rigettata perché tardivamente proposta.

Secondo il giudicante, infatti, l'eccezione per il combinato disposto degli artt. 33 quinquies e 530 u.c. c.p.p. andava sollevata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 491 comma 1 c.p.p., quando non è possibile dedurla nell'udienza preliminare.

Un attento esame delle disposizioni cui si riferisce il Giudicante porta a conclusioni a nostro giudizio, difformi.

L'art. 550 c.p.p. disciplina le ipotesi di reato per le quali il P.M., esercitando l'azione diretta, effettua il rinvio a giudizio senza il filtro del Gip.

Il comma 3 di tale articolo dispone che, ove il P.M. rinvii direttamente a giudizio l'imputato per il reato per il quale è...

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