Patrimonio e sua amministrazione

AutoreLuigi Tramontano
Pagine93-95
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Capitolo 1
Persone
giuridiche
pubbliche
Beni
ecclesiastici
Il patrimonio ecclesiastico
1
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PATRIMONIO
E SUA AMMINISTRAZIONE
La def‌inizione di patrimonio ecclesiastico” indica il complesso dei beni
materiali utilizzati dalla Chiesa per perseguire i f‌ini che le sono pro-
pri. Questa nozione non coincide necessariamente con il concetto di appar-
tenenza, dal momento che in essa rientrano anche beni che non sono pro-
priamente della Chiesa o di enti facenti capo alla medesima, ma che tuttavia
vengono destinati, per volontà di chi ne è titolare, a funzioni ecclesiastiche.
Alla luce di tale prospettiva ermeneutica, il patrimonio ecclesiastico può
def‌inirsi come quel “complesso di beni mobili ed immobili che l’ordina-
mento statuale riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica ,
anche qualora questi siano di proprietà di terzi, per il raggiungimento
dei propri f‌ini”.
Restano, di conseguenza, esclusi da tale nozione i beni destinati a scopi di
culto privi del riconoscimento della Chiesa.
Il diritto canonico riconosce alla Chiesa il diritto “nativo” di acquistare, pos-
sedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i f‌ini che le
sono propri” (cann. 1254; 1255). Un pari diritto è attribuito a numerosi enti,
e, nello specif‌ico, a quelli dotati di personalità giuridica.
Le persone giuridiche nella legislazione ecclesiastica possono essere co-
stituite da persone o da beni; possono essere, inoltre, pubbliche e private. Le
persone giuridiche pubbliche sono quelle che, costituite dalla competente
autorità ecclesiastica, compiono a nome della Chiesa il proprio compito in
vista del bene pubblico. Conseguenza del carattere pubblico di tale categoria
è che i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apo-
stolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa ricevono la qualif‌ica
tecnica di beni ecclesiastici.
Questa qualif‌ica ha un duplice effetto:
1) riconosce la valenza ecclesiale di tali beni;
2) dichiara tali beni sottomessi alla potestà dell’autorità ecclesiastica competen-
te, fermo restando che la proprietà appartiene alle singole persone giuridiche.
Tale possesso è condizionato e giustif‌icato dalla destinazione al compimento
della missione della Chiesa e, in tal senso, è sottoposto ai controlli ammini-
strativi stabiliti dalla legislazione canonica.

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