DECRETO 4 ottobre 2002 - Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" ed in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2001 di nomina del comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio della Prima guerra mondiale, istituito dall'art. 4, comma 2, della legge; Visti i verbali delle riunioni in data 25 marzo, 29 maggio, 13 giugno e 18 settembre 2002 del suddetto comitato tecnico-scientifico speciale e gli annessi documenti; Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge che attribuisce al Ministero per i beni e le attivita' culturali il compito di definire i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1; Decreta

Art. 1.

  1. Sono adottati i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. l della legge 7 marzo 2001, n. 78, come definiti nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: Urbani

Allegato A

DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI

PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, n. 78

Considerazioni generali.

La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, affida allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle "testimonianze" definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge, che costituiscono "vestigia" della guerra.

E' altresi' previsto che i privati in forma singola a associata, gli enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di cui sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.

I progetti di intervento debbono essere presentati alle Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la compatibilita' con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, definiti dal comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo n. 490/1999.

Tanto premesso si formulano, criteri tecnico-scientifici d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.

  1. Criteri tecnico-scientifici degli interventi.

A norma dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi degli interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione, nella manutenzione e nel restauro, nella gestione e nella...

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