Le patenti rilasciate da Stati non UE

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Rassegna
di giurisprudenza
Le patenti rilasciate
da Stati non UE
SOMMARIO
a. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non
appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo. b. Con-
versioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente
all’UE o allo Spazio economico europeo.
a. Circolazione con patenti di guida
rilasciate da Stati non appartenenti
all’UE o allo Spazio economico europeo
La falsif‌icazione non grossolana della patente di guida rila-
sciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli
art. 477 e 482 c.p., qualora sussistano le condizioni di validità
di tale documento ai f‌ini della conduzione di un veicolo anche
nel nostro Paese, come f‌issate dagli artt. 135 e 136 C.d.S. * Cass.
pen., sez. V, 3 marzo 2015, n. 9268 (ud. 2 dicembre 2014), Ndiaye,
in questa Rivista n. 9/2015. [RV262963]
In tema di circolazione stradale, ai f‌ini dell’applicazione del-
l’art. 135 c.d.s. – per la quale i conducenti muniti di patente di
guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero
possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro pa-
tente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da
oltre un anno – rileva la data di acquisizione della residenza e
non quella del rilascio del permesso di soggiorno, che non impli-
ca necessariamente l’immediata iscrizione dello straniero nelle
liste anagraf‌iche, considerato che l’attribuzione della residenza
segue un diverso procedimento amministrativo che si instaura
con la presentazione della domanda dell’interessato al Comune,
il quale, previo svolgimento delle opportune verif‌iche, procede
all’iscrizione del richiedente nel registro dei residenti. * Cass.
pen., sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 7283 (ud. 27 ottobre 2011), Pa-
lucaj, in questa Rivista 9/2012. [RV251935]
La inabilitazione alla guida conseguente alla sospensione
della patente comporta l’ineff‌icacia della patente estera per il
periodo corrispondente a quello indicato nel provvedimento
adottato dalla competente autorità italiana. * Cass. pen., sez. IV,
13 novembre 1997, n. 10327 (ud. 7 ottobre 1997), De Luca,, in
questa Rivista 1998, 345. [RV209679]
La disposizione di cui all’art. 98 codice della strada abrogato,
secondo la quale «i conducenti muniti di patente di guida o di
permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono
guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse catego-
rie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso» va
intesa nel senso che l’anzidetta facoltà è riconosciuta ai con-
ducenti, stranieri e cittadini, residenti all’estero, ma non anche
ai residenti in Italia, per i quali (cittadini o stranieri) vige l’ob-
bligo di munirsi della patente di guida rilasciata dall’autorità
italiana. * Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1997, n. 10731, Soc.
Intercontinentale Ass.ni c. Perfetti, in questa Rivista 1998, 348.
[RV509414]
Ai f‌ini dell’utilizzabilità in Italia, da parte del cittadino, della
patente di guida internazionale, ai sensi dell’art. 98 c.s., basta la
mera residenza all’estero, senza tener conto delle implicazioni
volta per volta nascenti dall’adempimento o dall’omesso adem-
pimento delle prescrizioni degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. in
tema di trasferimento della residenza; non potendo dipendere
l’oggettiva validità della patente internazionale, nell’uso fattone
all’interno dello Stato italiano, dalla posizione soggettiva dei ter-
zi di buona fede o non di buona fede, interessati a contestare la
validità medesima. * Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1977, n. 5259,
in questa Rivista 1978, 337.
b. Conversioni di patenti rilasciate da
uno Stato non appartenente all’UE o allo
Spazio economico europeo
Integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 126, comma
undicesimo, C.d.S. e non il reato contravvenzionale di guida
senza patente la condotta dello straniero residente in Italia da
oltre un anno che guidi con patente rilasciata da Stato estero ed
ancora in corso di validità. * Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2012,
n. 46786 (ud. 28 novembre 2012), El Kheyari, in questa Rivista
5/13. [RV253925]
La competenza per materia per il reato di guida in stato di eb-
brezza commesso in data anteriore a quella di entrata i vigore del
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella L. 1° agosto 2003, n. 214,
deve essere determinata, in assenza di una norma transitoria, con
riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazio-
ne a giudizio. * Cass. pen., Sezioni Unite, 31 gennaio 2006, n. 3821
(ud. 17 gennaio 2006), Timofte Ilie, in questa Rivista 2006, 243.
Nel fatto dello straniero, residente in Italia da oltre un anno
ed in possesso di una patente rilasciatagli dal suo Paese d’origi-
ne e non convertita, vanno ravvisati gli estremi della violazione
amministrativa, di cui all’art. 136, comma 7, c.s., anche se lo Sta-
to estero non faccia parte dell’Unione europea. * Cass. pen., sez.
IV, 1 febbraio 1999, n. 3699 (c.c. 17 dicembre 1998), P.M. in proc.
Radenkovic, in questa Rivista 1999, 800. [RV213144]
Tra le sanzioni previste dall’art. 136, comma settimo, del co-
dice della strada è compresa quella accessoria del ritiro della
patente, ex art. 216 dello stesso codice, sicché legittimamen-
te l’autorità procede al ritiro della patente anche in pendenza
dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. * Cass. civ., sez. I, 11
gennaio 1999, n. 173, Sapi c. Prefetto di Pescara, in questa Rivi-
sta 1999, 413. [RV522137]
Il cittadino italiano, che risiede def‌initivamente in Italia, il qua-
le guidi un autoveicolo con patente rilasciata da uno Stato este-
ro, non convertita in patente di guida italiana, viola il disposto
del tredicesimo comma dell’art. 80 c.s. Invero, non sussiste au-
tomaticità nella conversione della patente estera, in quanto tale
conversione non è atto dovuto, posto che la dispensa dal soste-
nere l’esame di abilità, prevista dall’art. 98 bis, terzo comma, c.s.,
non esclude la necessità di accertamento, da parte del prefetto,
della sussistenza dei prescritti requisiti morali in capo al sogget-
to interessato. * Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 1989, n. 12140
(ud. 5 giugno 19891466), Spaccini, in questa Rivista 1990, 388.
Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2019

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