Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

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Rassegna
di giurisprudenza
Patente e abilitazioni
professionali per la guida
di veicoli a motore
SOMMARIO
a. Casistica. b. Rimorchi leggeri. c. Incauto aff‌idamento del
veicolo. d. Guida senza patente; d-1) Contestazione. d-2)
Esimenti ed attenuanti. d-3) Abrogazione dell’istituto della
diff‌ida. d-4) Patente revocata. d-5) Patente scaduta. d-6)
Patente sospesa. d-7) Guida senza patente dopo il supera-
mento degli esami. d-8) Motoveicoli. d-9) Conf‌isca del vei-
colo. d-10) Continuazione e concorso con altri reati. d-11)
Patente estera non convertita. d-12) Fattispecie varie.
a. Casistica
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida prevista dall’art. 116, comma 18, codice
della strada, non riguarda il caso di chi non abbia conseguito
patente alcuna (nel senso che la sospensione dovrebbe riguar-
dare la patente eventualmente conseguita dopo la commissione
del reato), ma solo quelli di guida con patente diversa da quella
richiesta, puniti con sanzione penale prima della sentenza della
Corte costituzionale 10 gennaio 1997, n. 7. * Cass. pen., sez. IV,
15 maggio 1998, n. 5657 (ud. 25 novembre 1997), P.G. in proc.
Del Matto. [RV211109]
È necessario aver conseguito la patente di guida, per far cir-
colare su strada un motoveicolo mediante spinta a braccio. Il
concetto di circolazione stradale e la conseguente applicabilità
delle norme che la disciplinano non hanno come presupposto
necessario che si tratti di veicolo con motore in eff‌icienza, po-
tendo aversi circolazione anche quando il conducente proceda
sulla propria strada a motore spento per forza d’inerzia o in di-
scesa o per spinta a mano. * Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 1985,
n. 867 (ud. 29 ottobre 1984), Albanese.
b. Rimorchi leggeri
Al f‌ine di stabilire se un rimorchio debba essere considerato
leggero, ai f‌ini e per gli effetti del terzo comma dell’art. 80 c.s., il
giudice di merito non è vincolato dai dati di omologazione riporta-
ti sulla carta di circolazione, ma può liberamente valutare il peso
complessivo a pieno carico del rimorchio medesimo indipenden-
temente da tali dati. * Cass. pen., sez. IV, 6 gennaio 1978, n. 134 (ud.
10 maggio 19771521), Vallero, in questa Rivista 1978, 211.
Il numero delle ruote di un rimorchio è del tutto irrilevante
dovendosi aver conto, ai f‌ini dell’abilitazione alla guida di vei-
coli trainanti rimorchi di ogni tipo, ivi compresi i semirimorchi,
ai pesi pevisti dall’art. 80 c.s. * Cass. pen., sez. IV, 27 novembre
1975, n. 2816, Falcioni ed altro, in questa Rivista 1976, 588.
Secondo le disposizioni delle lettere C) ed E), per la guida
degli autoarticolati, se il semirimorchio è leggero, ossia di peso
complessivo a pieno carico non superiore a 750 chilogrammi,
occorre la patente di cat. C; se il semirimorchio supera tale limi-
te di peso, e quindi è «non leggero», occorre la patente di cat. E.
* Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 1963, Dossi.
c. Incauto afdamento del veicolo
In tema di circolazione stradale, in caso di guida di motovei-
coli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici senza patente
di categoria A ma con patente di categoria B rilasciata dopo il 26
aprile 1988 trova applicazione l’art. 116, comma 13, (sanzionan-
te la guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito
la patente ovvero senza patente perché revocata o non rinno-
vata per mancanza dei requisiti) e non già l’art. 125, comma 3,
c.s. (sanzionante la diversa e più lieve ipotesi di guida di vei-
colo per il quale è richiesta una patente di guida di categoria
diversa da quella posseduta), concernendo quest’ultimo, nella
formulazione ratione temporis nel caso applicabile (trattandosi
di fatto accaduto nel 2001), esclusivamente la guida di autovei-
coli, e non anche di motoveicoli, in base al tenore dell’art. 53 del
medesimo codice. * Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2005, n. 17019,
Mauriello c. Pref. Caserta ed altro. [RV584167]
Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto
con il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, l’incauto aff‌idamento del vei-
colo a persona non munita di patente è divenuto illecito ammi-
nistrativo, e perciò depenalizzato (art. 116, comma 12 del codice
della strada vigente), è possibile il concorso nel reato di guida
senza patente, ora previsto dall’art. 116, comma 13, quando l’af-
f‌idante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’aff‌idatario
è sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconduci-
bile ai parametri generali previsti dall’ordinamento in tema di
concorso secondo i quali il concorso è conf‌igurabile non solo
quando vi sia partecipazione all’esecuzione materiale del reato,
ma anche quando l’agente abbia incitato o rafforzato l’altrui vo-
lontà, o fornito i mezzi per commetterlo. * Cass. pen., sez. IV, 19
gennaio 1995, n. 482 (c.c. 16 dicembre 1994), P.M. in proc. Toro.
L’art. 116, quinto comma del nuovo c.s. prevede come illecito
sanzionato in via amministrativa il fatto di chi, avendo la mate-
riale disponibilità di veicoli, ne aff‌ida o ne consente la guida a
persone non munite di patente di abilitazione. Tale norma sostitu-
isce integralmente l’art. 80, dodicesimo comma del c.s. abrogato,
sicché, ove il fatto sia stato realizzato nel vigore di esso, si prof‌ila,
a seguito della novazione legislativa, un’ipotesi di successione di
leggi, prevista dall’art. 2, secondo comma, c.p., con la conseguen-
te applicazione della nuova norma in quanto più favorevole. (Fat-
tispecie nella quale la Suprema Corte ha proceduto all’annulla-
mento senza rinvio della decisione, con cui erano state applicate
la pena dell’ammenda e la conf‌isca del veicolo). * Cass. pen., sez.
IV, 21 dicembre 1993, n. 11681 (ud. 13 dicembre 1993), Chirico.
La contravvenzione di cui all’art. 80 comma dodicesimo c.s.
può avere natura sia dolosa che colposa e pertanto essa è con-
f‌igurabile a carico dell’aff‌idante sia che questi sappia che l’aff‌i-
datario non abbia conseguito la patente di guida e sia che, per
colpevole negligenza, abbia omesso il relativo accertamento.
* Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 1992, n. 10030 (ud. 16 giugno
1992), P.M. in proc. Piccolo.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017

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