I diritti del passeggero nello spazio aereo comunitario

AutoreNicolò Carnimeo
Pagine67-153
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CAPITOLO TERZO
I DIRITTI DEL PASSEGGERO
NELLO SPAZIO AEREO COMUNITARIO
SOMMARIO: 3.1. Il regolamento CE 261/04. - 3.2. Il negato imbarco. - 3.3
L’overbooking. - 3.4. La cancellazione del volo. - 3.5 Il ritardo prolun-
gato. - 3.6. La sentenza della Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006. -
3.7. La responsabilità per perdita e distruzione di bagaglio (approfon-
dimento). - 3.8. La tutela del passeggero disabile (approfondimento). -
3.9. Le restrizioni in materia di sicurezza a bordo degli aereomobili, la
normativa sui L.A.G. - 3.10. Il danno da vacanza rovinata (appro-
fondimento).
3.1 Il regolamento CE 261/04
Il regolamento (CE) 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che
sostituisce il precedente reg. n. 295/91 del 4 febbraio 19911 a
partire dal 17 febbraio 2005, costituisce per la Comunità euro-
pea un nuovo strumento volto a migliorare il livello di tutela
dell’utente in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o
di ritardo prolungato nell’ambito della prestazione di trasporto
aereo di passeggeri.
Il risultato ottenuto, sia sotto il profilo dell’estensione del-
l’ambito di applicazione della nuova disciplina sia sotto quello
della tutela, offre un totale rafforzamento dei diritti e delle pre-
rogative del passeggero rispetto al precedente regolamento
1 Il regolamento (CEE) 295/1991, che ha introdotto un sistema di misu-
re minime di protezione a tutela del passeggero solo nell’ipotesi in cui gli
veniva negato l’imbarco in conseguenza della pratica di overbooking, in
GUCE L 36 dell’8 febbraio 1991, 5.
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295/1991. La protezione, infatti, è estesa anche ai voli non di
linea2, nonché ai voli non solo in partenza, ma anche con desti-
nazione in uno stato membro, purchè operati da un vettore co-
munitario.
I diritti riconosciuti dal regolamento rappresentano una tute-
la minima ed inderogabile a favore del vettore. L’art. 15 preve-
de l’irrinunciabilità di questi diritti3 e il divieto di apporre clau-
sole derogatorie del contratto di trasporto e degli obblighi deri-
vanti in capo al vettore, specificando al secondo comma che,
qualora dette clausole vengano adottate, il passeggero ha co-
munque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai
tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione
integrativa.
La soluzione più corretta sembrerebbe, dunque, quella della
nullità di tutte le clausole volte a restringere o a derogare i diritti
nascenti dal contratto a favore dei passeggeri, sul presupposto
della violazione di una norma imperativa quale deve ritenersi
l’art.15.
In più all’art. 14 il regolamento ha rafforzato gli obblighi di
informazione nei confronti dei passeggeri circa i loro diritti,
prevedendo al contempo un sistema sanzionatorio effettivo,
proporzionato e dissuasivo in caso di violazione dell’obbligo di
informazione4, nonché la designazione di un organismo respon-
sabile dell’applicazione del regolamento.
2 Queste disposizioni sono applicabili come in passato, anche ai pas-
seggeri in partenza da uno Stato comunitario, a prescindere dalla loro nazio-
nalità, da quella del vettore, o dalla destinazione. Per un analisi giurispru-
denziale sui limiti di applicazione del regolamento 261/2004 cfr. Corte di
Giustizia CE, 10-07-2008, n. 173/07.
3 L’art. 15 prevede espressamente che “gli obblighi nei confronti dei
passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di
restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o re-
strittive del contratto di trasporto”.
4 Sul punto cfr. sentenza 18 dicembre 2002, Partexano c. Alitalia, in
Giur. it., 2001, 1159. Nella specie, il passeggero di un volo Palermo-Milano
con partenza prevista alle ore 12.35 era giunto a destinazione alle ore 23. Il
giudice di pace, dopo aver ritenuto non imputabile il ritardo alla compagnia
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L’attuazione di tale obbligo è prevista mediante l’affissione,
nella zona di registrazione del volo, di un avviso rivolto ai pas-
seggeri, con il quale si invitano a richiedere il testo che racco-
glie le forme di tutela degli utenti in caso di disservizi5.
Sul punto si può rilevare che la Comunità europea, in mate-
ria di sicurezza dei passeggeri nel settore dei trasporti aerei, ha
delegato gli stati membri ad istituire agenzie governative depu-
tate al controllo delle attività nel settore aeronautico civile che
operino in stretta collaborazione tra loro.
In Italia, il Decreto Legislativo n. 250 del 1997 ha istituito
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) che, sotto la
guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce
il settore aeronautico attraverso la regolazione tecnica, di certi-
ficazione, di vigilanza e controllo.
Nello svolgimento della sua attività l’ENAC nel febbraio
del 2005, all’indomani dell’entrata in vigore del regolamento
CE n.261/04, ha emanato due documenti informativi denominati
“Carta dei diritti del passeggero”6 e “Carta dei servizi ENAC”7.
aerea, l’ha però condannata al risarcimento del danno esistenziale, consi-
stente nella situazione di nervosismo e frustrazione derivante dalla mancata
informazione sull’evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisu-
re. Secondo il giudice, dunque, se la mancata informazione produce danno
esistenziale, questo è risarcibile.
5 Si fa riferimento alla “Carta dei diritti del passeggero”, predisposta
dall’ENAC e ora giunta alla sesta edizione, la quale rappresenta un docu-
mento unico redatto sulla base della normativa, internazionale, comunitaria
e nazionale che enumera i diritti dei passeggeri, in particolare in materia di
compensazione pecuniaria e di assistenza.
6 La prima parte dell’opuscolo è dedicata al contratto di trasporto che si
conclude attraverso la prenotazione del volo e l’acquisto del biglietto aereo.
Il capitolo secondo analizza i diritti dei passeggeri che subiscono un
disservizio dovuto a negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo prolun-
gato. L’aspetto più importante ed innovativo di questa sezione della carta è
rappresentato dalle modalità di reclamo, che come disciplinato nel capo n.4
del secondo capitolo, deve essere in primo luogo presentato alla compagnia
aerea con la quale si è stipulato il contratto di trasporto aereo. In mancanza,
se entro sei settimane la compagnia aerea non si pronuncia in merito al re-
clamo, lo stesso può essere presentato alla sede ENAC dell’aeroporto dove

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