LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 - Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche'' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l''adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e p...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici

  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000

    .

  3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

  4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  6. Sono abrogati:

    1. l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    2. l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    3. l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.

  8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.

    Avvertenza:

    La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

    marzo 1986, n. 217.

    In Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 luglio

    2012 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

    Art. 2

    Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici

  9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, e' attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attivita' politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

  10. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo e' suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

  11. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed e' soggetta al medesimo termine di decadenza.

  12. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato e' certificato da una delle societa' di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione puo' essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

  13. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entita' del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

  14. L'attribuzione dei contributi e' disposta secondo le medesime modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.

    Art. 3

    Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attivita' politica

  15. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  16. La richiesta si intende effettuata alla data:

    1. di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;

    2. risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;

    3. risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

  17. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e' trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

  18. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

  19. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' sostituito dal seguente:

    2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle...

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