LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 - Ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96 recante: «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche'' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l''adozione di un testo unico delle leggi concernenti ...

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici

  1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

  2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000

    .

  3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

  4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  6. Sono abrogati:

    1. l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    2. l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    3. l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.

  8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.

    Riferimenti normativi

    - Il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n.

    157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    "Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.

  9. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

    1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma

    5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48

    della Costituzione, per l'elezione delle Camere.

  10. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del

    Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della

    Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al

    Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

  11. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

  12. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285

    annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.

    Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5

    miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della

    Costituzione.

  13. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.

    5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

  14. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della

    Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

  15. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

  16. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2

    del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il

    Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

  17. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

  18. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2

    decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

    - Il testo dell'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n.

    43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    "Art. 6.

  19. Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1

    della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e' determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori...

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