DELIBERA 6 marzo 2014 - Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale. (Delibera n. 107). (14A02369)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante disposizioni in tema di Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Considerato che i diritti fondamentali della persona devono trovare attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo esplica la propria personalita' e, tra esse, anche in quelle realta' associative come partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, la cui attivita' costituisce espressione del diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (artt. 48 e 49 della Costituzione);

Considerato che la menzionata attivita' deve essere esercitata nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice);

Considerato che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice assume particolare rilevanza in relazione all'attivita' di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, in ragione della complessita', anche organizzativa, che puo' talora caratterizzare tali strutture associative, rispetto alle quali possono risultare oltremodo avvertite, specie in realta' di grandi dimensioni, specifiche esigenze di chiarezza e certezza in ordine alla complessiva portata delle operazioni di trattamento dei dati personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice);

Considerato che l'attivita' delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. «primarie»), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti);

cio', con riferimento non solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori e sostenitori, nonche' singoli candidati che, nello svolgimento di campagne elettorali o referendarie, utilizzano numerosi dati personali per l'inoltro di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini le proprie posizioni;

Considerato che si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessita' che l'informativa - da rendere, antecedentemente all'inizio del trattamento (art. 13 del Codice), ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e, nei casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - risulti effettivamente in grado di assicurare l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento ed il diritto all'autodeterminazione informativa;

cio', al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte esprimendo, nei casi previsti, un consenso libero e pienamente consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt. 23 e ss. del Codice) e, comunque, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da un lato, chiarimenti in ordine a taluni adempimenti previsti dal Codice, e, dall'altro, introdurre elementi di semplificazione garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati;

Considerato che i soggetti sopra menzionati, nello svolgimento delle attivita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, possono utilizzare non solo dati personali relativi a propri aderenti e simpatizzanti, ma anche dati estratti da altre fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Considerato che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa va resa all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporti o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

Considerato che, con riferimento ai casi in cui i dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attivita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica non siano raccolti presso l'interessato, le prescrizioni in materia di esonero dall'obbligo di informativa finora adottate dal Garante, caso per caso, e in relazione alle singole iniziative elettorali e referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004, nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. 634369, e del 7 settembre 2005, in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, doc. web n. 1165613, e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013, doc. web n. 2404305) si sono rivelate un adeguato strumento di semplificazione delle modalita' per adempiere agli obblighi di legge, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati, specie quando i dati sono estratti da fonti pubbliche specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come, ad esempio, le liste elettorali;

Considerato che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire in materia di esonero e di semplificazione dell'informativa con prescrizioni che non abbiano piu' vigenza provvisoria e circoscritta a determinate consultazioni, ma siano applicabili ogni qual volta si svolgono consultazioni politiche, amministrative o referendarie, o iniziative per selezione di candidati (cd. «primarie»), nel rispetto di presupposti, condizioni e limiti temporali individuati con il presente provvedimento;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita, delle criticita' rilevate, anche a seguito dei numerosi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti, il Garante ritiene necessario fornire nuovi contributi in materia con il presente provvedimento, che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del 7 settembre 2005 sopra citati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

  1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico. Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es., taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice;

    autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In tale cornice, possono dunque essere trattati, senza il consenso dei predetti interessati - purche' nell'ambito di attivita' strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalita' istitutive o statutarie (ancorche' tra queste non espressamente indicate) -, i dati sensibili raccolti, ad esempio, da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico per comunicazioni relative all'attivita' svolta e alle iniziative che l'organismo intraprende o cui partecipa;

    per l'adempimento dei propri obblighi o la gestione dei contatti;

    per consentire la realizzazione di servizi resi dal soggetto politico;

    per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2);

    per il recapito di eventuali pubblicazioni. Il consenso, inoltre, non risulta necessario in tutti gli altri casi di esonero eventualmente applicabili (art. 26, comma 4, del Codice), a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla richiamata autorizzazione generale n. 3/2013. Il consenso scritto, invece, e' richiesto nel caso in cui i dati sensibili degli interessati, in aderenza agli scopi determinati e legittimi perseguiti dal titolare, siano comunicati all'esterno o, qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a), del Codice;

    parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in tali ipotesi, ad esempio, l'eventuale comunicazione dei dati ad altri partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima coalizione, come pure la loro eventuale...

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