La particolare tenuità del fatto: presupposti ed efficacia dell'istituto

AutoreGiuseppe Falcone
Pagine5-13
315
Rivista penale 4/2018
Dottrina
LA PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO: PRESUPPOSTI
ED EFFICACIA DELL’ISTITUTO (*)
di Giuseppe Falcone
SOMMARIO
1. Presupposti applicativi del nuovo istituto; 1.1) Premessa.
1.2) Determinazione della pena detentiva. 1.3) Modalità
della condotta. 1.4) L’esiguità del danno o del pericolo. 1.5)
La non abitualità del comportamento. 1.6) Condotte suc-
cessive alla consumazione del reato. 1.7) L’accertamento in
concreto della pluralità di reati. 1.8) L’estensibilità al con-
corrente nel reato. 1.9) L’applicabilità ai reati plurioffensivi.
2. Eff‌icacia applicativa dell’istituto; 2.1) Rapporto con la pre-
scrizione. 2.2) Particolare tenuità anche per i reati punibili
con ammenda. 2.3) Le vecchie condanne non escludono la
particolare tenuità. 2.4) Reati continuati. 2.5) Reati perma-
nenti. 2.6) Concorso formale di reati. 2.7) Reati tentati. 2.8)
Rapporti con il reato impossibile. 2.9) L’applicabilità ai reati
di pericolo. 2.10) L’applicabilità ai reati senza persona offesa.
1. Presupposti applicativi del nuovo istituto
1.1. Premessa
Il legislatore ha vincolato l’operatività della causa di
non punibilità della particolare tenuità alla sussistenza di
alcune condizioni, delimitando la discrezionalità del giu-
dice, al f‌ine di evitare la percezione di una riforma intesa
come depenalizzazione di fatto di una pluralità di ipotesi
criminose.
Sono previsti tre presupposti applicativi relativi: a) alla
pena edittale (deve trattarsi di reati puniti con pena de-
tentiva non superiore a cinque anni e/o con pena pecunia-
ria); b) alla modalità della condotta (la tenuità del fatto
non può essere applicata in presenza di comportamenti
abituali o in presenza di determinate circostanze); c)
all’offesa (la particolare tenuità va desunta dall’esiguità
del danno o del pericolo sopportato dal bene giuridico pro-
tetto o dalla vittima dell’illecito). Gli ultimi due vengono
def‌initi dalla Relazione allo schema di decreto legislativo
“indici-criteri” della particolare tenuità del fatto. L’indice-
criterio della particolare tenuità dell’offesa è suddiviso in
ulteriori “indici-requisiti”, rappresentati rispettivamente
dalla “modalità della condotta” e dall’ “esiguità del danno
o del pericolo”.
La delega parla di reati puniti con la pena pecuniaria
o di reati puniti con la pena detentiva non superiore a
cinque anni. Sembra ragionevole, tuttavia, e costituzional-
mente necessitata, la lettura della delega nel senso della
richiesta di includere i reati puniti con pena pecuniaria
sola o congiunta a pena detentiva che non superi i limiti.
1.2. Determinazione della pena detentiva
Per la determinazione della pena detentiva non si tiene
conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella or-
dinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle
circostanze di cui all’art. 69 c.p.
È stato individuato un limite di pena detentiva editta-
le elevato, che rivela la volontà legislativa di raggiungere,
per quanto possibile, gli obiettivi di proporzione e di eco-
nomia processuale.
La scelta di ancorare l’applicabilità dell’istituto al limi-
te edittale della pena detentiva, senza richiamare alcuna
fattispecie, comporta che non si può desumere alcun cri-
terio orientativo dalla specie e dal genere della pena (de-
tentiva o pecuniaria, contravvenzione o delitto) o dalla
sua entità.
Il legislatore ha specif‌icato l’ambito di applicabilità
dell’istituto, rimettendone l’individuazione alla verif‌ica
dei previsti requisiti. Non può, quindi, desumersi un in-
dice di tenuità dell’offesa dall’entità della pena edittale,
altrimenti vi sarebbe confusione tra presupposti di ap-
plicabilità dell’istituto (particolare tenuità dell’offesa in
concreto secondo gli indici previsti) ed astratta offensività
desumibile dai limiti edittali di pena.
1.3. Modalità della condotta
Per applicare il nuovo istituto si deve tener conto, tra
l’altro, anche delle modalità della condotta.
Sia le modalità della condotta sia l’esiguità del danno
o del pericolo devono essere valutate ai sensi dell’art. 133,
comma 1, del codice penale, attribuendo rilievo, quindi,
alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al
luogo e a ogni altra modalità dell’azione.
È omesso ogni riferimento al grado e all’intensità della
colpevolezza, per evitare che il giudizio di irrilevanza ri-
chieda ardui accertamenti di tipo soggettivo psicologico,
anche se nulla vieta di considerare modalità della condot-
ta determinanti nel giudizio di tenuità in quanto rivelatri-
ci di un atteggiamento psicologico che può essere valutato
favorevolmente o sfavorevolmente.

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