Le parti nel Diritto Processuale civile e Tributario

AutoreFilippo Rau
Pagine9-57
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CAPITOLO PRIMO
LE PARTI NEL DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E TRIBUTARIO
SOMMARIO: 1. La nozione di parte nel processo civile. - 2. Le parti nei procedi-
menti a cognizione sommaria. - 3. La capacità processuale delle parti §.4.
Le parti nel processo tributario. - 5. La capacità di essere parte, la capacità
processuale, la rappresentanza processuale, la legittimazione, l’assistenza e
la rappresentanza tecnica nel processo tributario. - 6. Lo ius postulandi e i
difensori. - 7. Doveri delle parti e dei difensori. - 8. La difesa del contribu-
ente. - 9. I soggetti abilitati alla difesa. - 10. Sottoscrizione congiunta del-
l’avvocato con dottore commercialista nel ricorso in Cassazione. - 11. Assi-
stenza dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio in Cassazione. - 12.
Abilitazione a carattere generale e a carattere limitato. - 13. Assistenza tec-
nica non obbligatoria. - 14. Valore della lite. - 15. Il gratuito patrocinio nel
processo tributario. - 16. Considerazioni finali sulla difesa tecnica nel pro-
cesso tributario. - 17. La rappresentanza del titolare della posizione attiva;
in specie la rappresentanza dell’Autorità finanziaria.
1. La nozione di parte nel processo civile
Il Codice di rito dedica alle parti e ai difensori l’intera rubrica
del Titolo III del Libro I e, alle parti, l’intero Capo I dello stesso Ti-
tolo. Nonostante questa sistemazione organica e malgrado il Capo I
sia intitolato “Delle parti”, il termine non compare affatto nelle
norme che lo compongono (artt. 75-81 c.p.c.).
Conseguentemente, nel Codice, non viene definita la nozione
di parte usata nelle norme processuali, anche se è certo che ci si ri-
ferisce alle parti come ai soggetti privati del processo contrapposti
agli organi giudiziari.
Né, viene data, in altra sede, alcuna definizione che, pur non
vincolando l’interprete, possa costituire criterio, per una interpreta-
zione delle disposizioni normative in cui il termine stesso ricorre.
Inoltre, nelle disposizioni generali del codice di rito, la parola parte
viene alternata spesso con quella di persona, mentre, nella discipli-
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na del processo di cognizione, di esecuzione forzata e dei procedi-
menti speciali, troviamo ricorrente il termine parte alternato a quel-
lo di persona che vi provvede o di parte obbligata o ancora di con-
troparte1.
Ancora, si fa riferimento in altre norme, ad esempio nell’art.
612 c.p.c., in tema di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non
fare, alla parte obbligata e, nel procedimento cautelare, nell’art.
669sexies c.p.c., alla controparte intesa come soggetto che, pur es-
sendo destinatario degli effetti di provvedimento cautelare, può anche
non essere sentita dal giudice, né partecipa alla fase iniziale del
procedimento.
Si può, quindi, osservare non soltanto che la legge utilizza, a
volte, termini equivalenti tra loro, ma anche che, come mostra
l’analisi di numerose disposizioni del codice, si tratta di concetti
non univoci, che assumono diversi possibili significati, a seconda
dei procedimenti cui sono riferiti.
In relazione a ciò, si è osservato, da più parti, che il concetto di
parte non deriva dalla terminologia della legge, che non offre alcu-
na base sicura al riguardo, bensì dalla considerazione della stessa
struttura del processo civile.
Il tentativo di enucleare la nozione di parte non ha, d’altro can-
to, una mera rilevanza teorica, posto che si presenta quanto meno
utile per contribuire a risolvere una serie di questioni, la cui impor-
tanza è di intuitiva evidenza.
In effetti, secondo un’autorevole dottrina2, l’accertamento della
qualità di parte o di terzo di una persona rileva, ai fini della identi-
ficazione delle azioni, della soggezione alla cosa giudicata, della
sussistenza della litispendenza, della presenza di cause di incompa-
tibilità del giudicante, ecc.
Secondo una breve rassegna, le parti, per il diritto processuale
civile, possono essere qualificate come quei soggetti diversi dal
giudice che compiono atti di un procedimento giurisdizionale e so-
no destinatari degli effetti dei provvedimenti del giudice.
1 A questo riguardo si vedano, ad esempio, gli artt. 10 e 33 c.p.c., che si ri-
feriscono ad una causa contro più persone e l’art. 105, ove è prevista l’ipotesi
che ciascuno in un processo tra altre persone possa far valere diritti nei confron-
ti di tutte le parti o di alcune di esse.
2 G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 578.
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È questa, tuttavia, una definizione assai ampia e di scarsa utili-
tà, per l’interpretazione delle numerose norme del codice, che si ri-
feriscono alle parti; essa si risolve nell’affermazione che, nel pro-
cesso, vi sono soggetti chiamati parti: infatti, se un soggetto titolare
di un diritto sostanziale afferma, nel processo, l’esistenza di quel
diritto e ne chiede la tutela giurisdizionale, si può concludere, che
non vi è processo senza parti.
Secondo la nota definizione di Chiovenda3, parte è colui che
domanda l’attuazione della legge o colui nei cui confronti essa è
domandata.
Se si analizza questo tema, in una prospettiva meno ampia, ma
generica, si possono definire parti i soggetti, che, nel processo,
hanno proposto una domanda al giudice, chiedendogli di emanare
un provvedimento a loro favore e, per altro verso, i soggetti, che
sono destinatari degli effetti del provvedimento.
Anche questa definizione risulta, tuttavia, insoddisfacente, non
solo perché non comprende tutti i soggetti, diversi dai giudici, che
pure partecipano allo svolgersi dei diversi procedimenti giurisdi-
zionali previsti nel nostro ordinamento, ma anche perché non indica
i requisiti indispensabili, per acquistare, in questi stessi procedi-
menti, la qualità di parte.
Da questa breve rassegna, appare evidente che le interpretazio-
ni relative alla nozione di parte sono tante e tali da porsi come il ri-
sultato di un lungo studio, che ha preso vita in Italia all’inizio del
secolo, grazie agli influssi che la dottrina tedesca esercitava,
all’epoca, sugli studiosi del nostro Paese.
Due teorie, in proposito, si sono a lungo contese il campo ed,
ancora oggi, appare utile muovere dal loro esame, per cercare di
comprendere totalmente le implicazioni del concetto in esame.
Da un lato, si affermò, nel sostenere che il concetto di parte de-
ve esser inteso in senso rigorosamente formale, che parte è colui
che domanda in proprio nome, (o nel cui nome è domandata)
un’attuazione di legge, e colui di fronte al quale è domandata4;
dall’altro, si è osservato che la nozione di parte non può limitarsi al
3 G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1934,
pag. 214.
4 G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., 578.

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