Parti e difensori

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LIBRO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 13
nica. Non possono essere nomi-
nati coloro che prestano attività in
favore delle parti del giudizio. La
verificazione è affidata a un orga-
nismo pubblico, estraneo alle parti
del giudizio, munito di specifiche
competenze tecniche1.
3. Il verificatore e il consulente
compiono le indagini che sono loro
affidate dal giudice e forniscono
anche oralmente i chiarimenti ri-
chiesti.
Art. 20.OBBLIGO DI ASSUMERE LIN-
CARICO E RICUSAZIONE (I)
1. Il verificatore e il consulente, se
scelto tra i dipendenti pubblici o tra
gli iscritti negli albi di cui all’arti-
colo 13 delle disposizioni per l’at-
civile, hanno l’obbligo di prestare
il loro ufficio, tranne che il giudice
riconosca l’esistenza di un giustifi-
cato motivo2.
2. Il consulente, o il verificatore,
può essere ricusato dalle parti per i
motivi indicati nell’articolo 51 del
ricusazione conosce il giudice che
l’ha nominato3.
(I) L’art. 1, co. 1, lett. d), d.lgs. 15 no-
vembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
1 L’art.13 disp. att. c.p.c. (albo dei consu-
lenti tecnici) è riportato nell’appendice.
2 L’art.13 disp. att. c.p.c. (albo dei consu-
lenti tecnici) è riportato nell’appendice.
3 L’art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) è
riportato nell’appendice.
dicembre 2011, ha modificato la rubri-
ca della norma, sopprimendo le parole
«del consulente».
Art. 21.COMMISSARIO AD ACTA
1. Nell’ambito della propria giuri-
sdizione, il giudice amministrativo,
se deve sostituirsi all’amministra-
zione, può nominare come proprio
ausiliario un commissario ad acta.
Si applica l’articolo 20, comma 24.
TITOLO II – PARTI
E DIFENSORI
Art. 22.PATROCINIO
1. Salvo quanto previsto dall’arti-
colo 23, nei giudizi davanti ai tri-
bunali amministrativi regionali è
obbligatorio il patrocinio di avvo-
cato5.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio
di Stato è obbligatorio il ministero
di avvocato ammesso al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la
rappresenta, quando ha la qualità
necessaria per esercitare l’ufficio
di difensore con procura presso il
giudice adito, può stare in giudizio
4 Sulla nomina del commissario ad acta: ar-
ticoli 34, co. 1, lett e) (pronunce di merito);
114, co. 1, lett. d) (giudizio di ottemperan-
za); 117, co. 3 (giudizio sul silenzio).
5 Adempimenti del difensore: art. 136,
commi 1 (obbligo di indicazioni di dati per
le comunicazioni telematiche) e 2 (invio di
copia informatica di atti e documenti).

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