DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 - Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. (Deliberazione n. 276).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lett. h-quater, che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

l'art. 53, comma 1, lettera a), b), c), d) e d-bis), che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

l'art. 53, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

l'art. 67, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

l'art. 67, comma 2, in base al quale le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi», e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci («banche di garanzia...

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