DECRETO 27 luglio 2011 - Disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. (11A11138)

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COMITATO

INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), che definisce le partecipa-zioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

Visto l'art. 19, del TUB che prevede obblighi di autorizzazione preventiva per l'acquisizione di partecipazioni in una banca e per le variazioni delle stesse che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o raggiungono o superano le soglie indicate nei commi 1 e 2 del citato articolo;

Visto l'art. 19, comma 5, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai criteri indicati nel comma in questione;

Visto l'art. 19, comma 9, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo, e in particolare disciplini le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;

Visto l'art. 20 del TUB, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche, determinandone presupposti, modalita' e termini;

Visto l'art. 22, comma 1-bis, del TUB, in base al quale, ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del titolo II del TUB, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'art. 19 del TUB;

Visto l'art. 110 del TUB, come riformulato dal d.lgs. 141 del 13 a-gosto 2010, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

Visto l'art. 114-quater del TUB che prevede che agli istituti di mo-neta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposi-zioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

Visto l'art. 114-undecies del TUB che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incre-menti di partecipazioni nel settore finanziario;

Tenuto conto del considerando 6 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che gli Stati membri possano imporre una soglia supplementare al di sotto del 10 per cento il cui raggiungimento determina l'insorgere degli obblighi di co-municazione;

Tenuto conto del considerando 8 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presup-pone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrita' e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza;

Tenuto conto della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Tenuto conto delle linee guida applicative emanate dai Comitati europei di 3° livello CEBS, CESR e CEIOPS (Guidelines for the prudential asses-sment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC);

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del TUB, in banche, societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformita' delle norme loro applicabili e delle previsioni statutarie; si applica altresi' alle acquisizioni del controllo in virtu' di contratti o clausole sta-tutarie di cui all'art. 19, comma...

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