DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 - Disciplina delle partecipazioni e del controllo in banche e in altri intermediari nonche' dei finanziamenti bancari a parti correlate. (Deliberazione n. 1057)

Capo I Partecipazioni e controllo nelle banche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB) che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; Visto il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'; Visto l'art. 19 del TUB che prevede obblighi di autorizzazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in una banca o comunque ne detiene il controllo; Visto l'art. 20 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in una banca; Visto l'art. 19, comma 9, del TUB che prevede che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo; Visto l'art. 25 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti debbano possedere i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; Visto l'art. 53 del TUB e, in particolare, il comma 1, lettere b) e c), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, e il comma 4, in base al quale

i) la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina i limiti che le banche devono rispettare, per la concessione di credito a soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante, con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito; ii) il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie; Visto l'art. 108 del TUB che prevede che i titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari debbano possedere i requisiti di onorabilita' determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'UIC; Visto l'art. 110 del TUB che prevede obblighi di comunicazione per chi e' titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario; Visto l'art. 114-quater del TUB che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7, l'art. 20 e l'art. 25 del TUB; Visti gli art. 1, comma 1, n. 10, 7, 16 e 48, paragrafo 4, della direttiva 2000/12/CE in materia di accesso all'attivita' degli enti creditizi e suo esercizio; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente capo si applica alle azioni e agli altri strumenti finanziari, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-quater), del TUB, emessi dalle banche in conformita' delle previsioni statutarie, nonche' ai contratti e alle clausole statutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB, fermi restando i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dagli articoli 14 e 56 del TUB.

    Art. 2.

    Partecipazioni azionarie

  2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del TUB, e' soggetta, in ogni caso, ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione di azioni da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni con diritto di voto. Per il calcolo dell'ammontare della partecipazione al capitale della banca si tiene conto: al numeratore, di tutte le azioni con diritto di voto gia' possedute e da acquisire; al denominatore, di tutte le azioni con diritto di voto. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto, anche se limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni. Ai medesimi fini non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.

    Art. 3.

    ...

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