LEGGE REGIONALE 25 novembre 2011, n. 26 - Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 89 del 29 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarieta', proporzionalita', efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell'Unione europea e favorisce il processo d'integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

Art. 2

Oggetto 1. La presente legge definisce le modalita' di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 3

Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione 1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

  1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attivita' svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento ai progetti di atti normativi dell'Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi.

    Art. 4

    Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo 1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.

  2. Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale puo' comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare.

  3. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, puo' chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 'Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali'.

  4. Il Presidente della Giunta regionale puo' altresi' chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

    Art. 5

    Verifica del rispetto del principio di sussidiarieta' 1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarieta' nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea secondo le modalita' previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.

    Art. 6

    Sessione europea del Consiglio regionale 1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale e' convocato per una o piu' sedute in sessione europea al fine di esaminare:

    1. il disegno di legge regionale europea, di cui all'art. 8;

    2. il programma legislativo annuale della Commissione europea;

    3. la relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie entro il 15 gennaio di ogni anno;

    4. il rapporto sugli affari europei, di cui all'art. 7.

  5. Al fine di garantire la piu' ampia partecipazione degli enti locali, delle universita', delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attivita' europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

  6. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

    Art. 7

    Rapporto sugli affari...

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