DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n.194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di volontariato di protezione civile; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi in favore del volontariato; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia di protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, previsto dall'articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attivita' di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonche' la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato; Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile e' soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarieta' sociale; Emana il seguente regolamento

Art. 1.

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile 1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.

  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione e addestramento, nella stessa materia.

  2. Al fine della piu' ampia partecipazione alle attivita' di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate,l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneita' tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale utilizzo del volontariato.

  3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtu' dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacita' operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al piu' razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

  4. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

  5. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalita' e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

  6. Con provvedimento motivato, l'Agenzia puo' disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorita' competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

  7. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attivita' di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonche' le forme e le modalita' di collaborazione.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

    "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

  8. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

  9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per...

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