LEGGE 3 agosto 2009, n. 108 - Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0117)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2602):

Presentato dall'on. Edmondo Cirielli e dall'on. Stefano

Stefani il 10 luglio 2009.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e

IV (Difesa), in sede legislativa, il 15 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 15

luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 luglio

2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1715):

Assegnato alle commissioni riunite 3a (Affari esteri) e

4ª (Difesa), in sede deliberante, il 28 luglio 2009, con pareri delle commissioni 1a, 2ª, 5a, 6a, 12a e 14a.

Esaminato dalle commissioni riunite 3a e 4a il 29 luglio

2009 ed approvato il 30 luglio 2009.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 16 della legge 26 febbraio 1987, n.

49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del

28 febbraio 1987, e' il seguente:

Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). -1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello

Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).

.

- La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.

- La legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del

Fondo per lo sminamento umanitario», e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante

Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.

- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2

maggio 2006 e' il seguente: I capi II e III del titolo I

(«Contratti di rilevanza comunitaria») della parte II

(«Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari») del codice recano disposizioni riguardanti, rispettivamente, i requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento e l'oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte:

Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). (Art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, comma 2, legge n.

537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, decreto legislativo n. 157/1995). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico -

organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di...

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