TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 209 - Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2009, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali».


CAPO I


Interventi a sostegno dei processi di pace

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art.11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(( Art. 01.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

  3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.

  4. E' autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attivita' di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.

  5. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cui al medesimo comma, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.

  6. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

    Art. 1.

    Interventi per le esigenze di prima necessita' della popolazione locale

  8. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.770.000 in Libano, euro 7.103.400 in Afghanistan, euro 1.400.000 nei Balcani.

    Riferimenti normativi:

    - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.

    - Si riporta il testo dell'art. 16:

    Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da:

    a) personale del Ministero degli affari esteri;

    b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello

    Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';

    c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 12;

    d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

    e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla

    Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).

    .

    - La legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)

    , e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.

    - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante

    Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

    , e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.

    - Si riporta il testo degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e

    5, e 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003:

    1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge

    26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio

    1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

    agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

    2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.

    109, e successive modificazioni.

    3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.

    9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

    4. (Omissis).

    5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.

    Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

    .

    2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

    .


    CAPO I


    Interventi a sostegno dei processi di pace

    Art. 2.

    Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 2.500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorita' locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al...

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