LEGGE REGIONALE 1 aprile 2010, n. 7 - Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Partecipazione alla Fondazione 1. La Regione autonoma della Sardegna e' autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio Asproni e al Comune di Bitti, all'istituzione della fondazione denominata 'Fondazione Asproni' con sede in Bitti, che e' costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

  1. Alla Fondazione possono partecipare, in qualita' di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

  2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

    1. lo studio e l'approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni e la valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;

    2. l'analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la societa', nonche' lo studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna nella realta' contemporanea;

    3. la promozione di incontri e attivita' culturali collegate alla realta' sarda e alla conoscenza dei suoi uomini illustri;

    4. l'organizzazione di manifestazioni collegate alle attivita' di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle universita';

    5. l'istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, nonche' di un centro di documentazione e di altre attivita' informative.

    Art. 2

    Adempimenti 1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilita' dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente della Regione a sottoscriverne l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

  3. I diritti della Regione inerenti alla qualita' di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

    Art. 3

    Rappresentanti della Regione nella Fondazione 1. La giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto e' previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

    Art. 4

    Relazione annuale 1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta.

    Art. 5

    Contributi annuali 1. La...

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