La partecipazione del conduttore all’assemblea dei condòmini

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a. Alloggi ex Incis.

Gli artt. 9 e 10 della L. 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente relativi agli oneri accessori della locazione di immobili per uso abitativo ed alla partecipazione del conduttore alle assemblee dei condomini, si applicano anche ai rapporti con gli assegnatari utenti di alloggi ex Incis militari convertiti in locazione ai sensi degli artt. 22 L. 18 agosto 1978 n. 497 e 22 L. 8 agosto 1977 n. 513, che sono interamente regolati dalle norme privatistiche di detta legge. * Cass. civ., sez. III, 4 aprile 1992, n. 4133, Ministero del Tesoro c. Rossi ed altri

b. Ambito di operatività.

L’art. 10, L. n. 392/1978 non ha comportato modificazioni al disposto dell’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del co- dice civile, che disciplina la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini, con la conseguenza che tale avviso deve essere comunicato al proprietario e non anche al conduttore dell’appartamento, restando solo lo stesso proprietario tenuto ad informare il conduttore dell’avviso di convocazione ricevuto dall’amministratore, senza che le conseguenze della mancata convocazione del conduttore possano farsi ricadere sul condominio, che rimane estraneo al rapporto di locazione. * Corte app. civ. Genova, sez. II, 4 maggio 1996, n. 419, Società Building Service c. Società GE.NAV in questa Rivista 1996, 543

L’art. 10 della L. n. 392/1978 non attribuisce ai conduttori il potere di provvedere ad una vera e propria autogestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ma solo di decidere il tipo di gestione e l’entità della spesa, sì che tale potere di scelta e di decisione non significa affidamento totale agli inquilini degli impianti medesimi, né fa venir meno tutti i poteri che il proprietario ha su di essi e sul loro funzionamento. * Trib. civ. Milano, sez. VIII, 22 settembre 1983, Alfieri e altri c. Lazzati

Non è necessaria la presenza dei conduttori (ex art. 10, L. n. 392/1978) all’assemblea condominiale che deliberi non sulle modalità di gestione del servizio di riscaldamento, ma sulla trasformazione dell’impianto centralizzato. * Trib. civ. Torino, sez. I, 19 ottobre 1994, n. 7963, n. 1, Rosso Brignone c. Condominio di Via Assarotti, di Torino, in questa Rivista 1994, 828.

c. Avviso di convocazione.

In tema di locazione, l’art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392, applicabile anche alla locazione d’immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, riconoscendo al conduttore la facoltà d’intervenire, senza diritto di voto, nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto delibere relative alla modificazione dei servizi comuni diversi da quelli di riscaldamento e condizionamento d’aria, pone a carico del locatore un obbligo d’informazione, il cui inadempimento...

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