Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misu...

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalita' di partecipazione al capitale sociale delle societa' finanziarie appositamente costituite nonche' le modalita' di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;

Visto l'art. 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente i compensi da corrispondere alle societa' finanziarie per l'istruttoria, l'assistenza e la consulenza relative ai progetti delle cooperative e per la gestione delle partecipazioni al capitale sociale delle cooperative stesse;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 febbraio 1989, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1990, concernente la determinazione del compenso alle societa' finanziarie disposta con la legge n. 67/1988;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 maggio 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997, riguardante l'adeguamento dei compensi alle societa' finanziarie;

Visto l'art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la promozione delle finalita' della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Viste la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000 e la direttiva 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, concernente modalita' e procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha modificato l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sostituendo il comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 16 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente modalita' e procedure di partecipazione del Ministero medesimo al capitale sociale delle societa' finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che sostituisce il comma 3 dell'art. 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente modalita' e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' l'art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 2003, recante modificazioni al predetto decreto ministeriale 4 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 «Modalita' di intervento del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 citato nelle premesse vengono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

al comma 4, seconda alinea, la parola «triennali» e' sostituita dalla parola «biennali»;

dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente comma:

5-ter. A decorrere dall'esercizio 2005, il "Ministero", utilizzando le risorse finanziarie disponibili sul fondo per gli interventi...

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