DECRETO 12 maggio 2010 - Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. (10A08859)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI MI-005.

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, ed in particolare l'art. 19, secondo cui all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico;

Visto l'art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, e' soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di regolamento e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;

Considerato che ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione tale parere tecnico, che puo' essere richiesto ma non e' obbligatorio, non appare comunque necessario, in quanto le valutazioni anche di carattere tecnico sono state gia' effettuate in sede comunitaria mentre, in sede di recepimento ed attuazione nell'ordinamento interno, non e' consentita in questo caso alcuna discrezionalita' o opzione da esercitare in base ad ulteriori valutazioni tecniche;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale , e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Vista la legge 14...

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