Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di no...

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE sopra citata; Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo); Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati; Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183, concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

; Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-l997

; Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1998

; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per

a) «convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano alle suddette convenzioni; 1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico (LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313; 3) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; 4) la Convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739; 5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare (COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958; 7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 159; 8) la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92), firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177.

b) «Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il 4 novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione SOLAS 74.

c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta al 19 dicembre 2001; d) «nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni; e) «impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale nazionale; f) «Autorita' competente centrale»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle capitanerie di porto, e, per quanto attiene alle attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tali fini, si avvale del predetto comando generale del corpo delle capitanerie di porto; g) «Autorita' competente locale»: i comandi periferici delle Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale Marittimo; h) «ispettore»: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e formalmente incaricato dall'Autorita' competente centrale a svolgere le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali; i) «ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonche' le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio; l) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente, ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo; m) «ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati nell'articolo 6; n) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; o) «sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente; p) «Sirenac»: sistema di informazione sulle navi sottoposte a controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.

q) «Equasis»: sistema di informazione sulle condizioni delle navi.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse

- La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1995, n. L 157.

- Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, recante

«Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.

- La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati...

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