LEGGE 21 maggio 2002, n. 99 - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Societa' finanziaria telefonica p.a.

    e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota all'art. 1, comma 1

    - Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.".

    Art. 2.

    (Composizione e durata della Commissione)

  2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

  4. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

  5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

  6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due...

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