DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65 - Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", e' istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".

  2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il testo dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' il seguente

    "Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale parietetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato , composto da venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

  3. Fanno parte del Comitato

    1. ...

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