CIRCOLARE 18 novembre 2003, n. 36 - Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalita' per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12, lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), e successive modificazioni

Premessa.

Le norme definite dalla presente circolare si applicano alle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12, lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ª, e successive modificazioni.

Con la presente circolare si intendono definire: 1) le modalita' per l'elaborazione e la presentazione dei piani operativi di attivita' dei fondi; 2) le categorie di attivita' e le tipologie delle spese ammissibili: 3) le procedure per la liquidazione delle risorse e la rendicontazione delle spese; 4) il sistema dei controlli sulla gestione dei fondi; 5) le attivita' di monitoraggio.

  1. Piani operativi di attivita'.

    I Piani operativi di attivita' previsti dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003 debbono contenere i seguenti elementi

    gli obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono conseguire, debitamente quantificati in termini di imprese coinvolte e di lavoratori formati; le attivita' che i Fondi intendono realizzare per conseguire gli obiettivi, articolate secondo le diverse tipologie: informazione e pubblicita' per la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi; assistenza tecnica ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; monitoraggio; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; sistemi di controllo (sistema di controllo interno di gestione del singolo Fondo e sistema di controllo sui Piani formativi finanziati); un piano finanziario di durata biennale che distingua tra le spese di gestione, le spese per iniziative propedeutiche e connesse alla realizzazione dei Piani formativi e le spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi; i criteri per l'individuazione dei soggetti che realizzano i piani formativi; le modalita' organizzative del Fondo, in particolare l'eventuale articolazione regionale o territoriale; le procedure interne per la presentazione, valutazione e finanziamento dei Piani formativi; il sistema per il controllo di gestione e dei Piani formativi.

    I Fondi interprofessionali gia' autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di emanazione del decreto interministeriale del 23 aprile 2003 devono predisporre e trasmettere i Piani operativi di attivita', entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, nonche' alle regioni e province autonome affinche' ne possano tener conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

    I Piani operativi di attivita' e il piano finanziario relativo alle risorse oggetto della presente circolare hanno una durata biennale con specificazioni annuali.

  2. Attivita' e spese ammissibili.

    La normativa prevede tre tipologie generali di spesa

    spese di gestione: comprendono tutte le spese relative alla costituzione, all'organizzazione e alla gestione, sostenute dalle sedi nazionali e regionali/territoriali dei Fondi, nei limiti finanziari previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 23 aprile 2003; spese per iniziative propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani formativi: si riferiscono alle spese connesse a ulteriori attivita' di natura propedeutica svolte dalle sedi nazionali e regionali/territoriali dei Fondi ed in particolare: informazione e pubblicita' per la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi; assistenza tecnica a vario titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; predisposizione dei sistemi di controllo; predisposizione dei sistemi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale; spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi: si riferiscono alle attivita' finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi, che possono essere svolte: direttamente dalle aziende beneficiarie per i propri dipendenti; da organismi accreditati secondo le normative regionali; da soggetti individuati sulla base dei criteri a tale scopo definiti dai Fondi nell'ambito dei Piani operativi di attivita'; ed in particolare: progettazione degli interventi; preparazione ed elaborazione dei materiali didattici; personale docente; formazione (anche formazione a distanza); orientamento e selezione dei partecipanti; certificazione finale delle competenze; spese allievi; monitoraggio; funzionamento e gestione.

  3. Liquidazione delle risorse e rendicontazione.

    La liquidazione delle risorse finanziarie destinate ai Fondi avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148 del 24 giugno 2003, ed in particolare

    la prima erogazione, pari al 20% delle risorse finanziarie...

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