REGOLAMENTO 12 maggio 2009 - Regolamento recante disposizioni in materia di parita'' di trattamento tra uomini e donne nell''accesso ai servizi assicurativi. (Regolamento n. 30). (09A05796)
CAPO I
Disposizioni di carattere generale
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna ed in particolare l'art. 55-quater, introdotto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, attuativo della direttiva 2004/113/CE;
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto 28 aprile 2008, n. 99 del Ministero dello sviluppo economico, relativi alle funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
Ritenuta la necessita' di dettare con atto regolamentare disposizioni attuative in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi in conformita' all'art. 55-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
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Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
CAPO I
Disposizioni di carattere generaleArt. 2. Definizioni
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Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
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«attuario»: un soggetto iscritto all'Albo nazionale degli attuari, di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
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«attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa di assicurazione di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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«decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
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«imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
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«ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
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«rami danni»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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«rami vita»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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«rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i rami di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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«sede secondaria»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa;
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«servizi assicurativi»: i contratti, anche in forma di polizza collettiva, emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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«UNAR»: l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'art. 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna.
CAPO I
Disposizioni di carattere generaleArt. 3. Ambito di applicazione
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Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
CAPO II
Divieto di discriminazione e relative derogheArt. 4. Divieto di discriminazione
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Ai sensi dell'art. 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le imprese garantiscono la parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi con riferimento ai premi praticati ed alle prestazioni offerte.
CAPO II
Divieto di discriminazione e relative derogheArt. 5. Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche
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Ai sensi dell'art. 55-quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono consentite differenze proporzionate nei premi o nelle prestazioni individuali, ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Regolamento. In ogni caso, i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.
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Fermi restando i controlli svolti dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, nelle imprese che esercitano i rami vita e responsabilita' civile veicoli a motore e natanti, l'attuario incaricato effettua la verifica sulla pertinenza e sull'accuratezza dei dati attuariali e statistici relativi all'utilizzo del sesso quale fattore rilevante nella determinazione dei premi e delle prestazioni...
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