Pari dignità tra elezione e dichiarazione di domicilio nel processo penale

AutoreDaniela Pelizzari
Pagine175-176

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@1. Brevi cenni in materia di notificazioni all'imputato non detenuto

Tutto l'impianto normativo in tema di notificazioni è primariamente teso a garantire l'effettiva conoscenza degli atti notificati ai loro destinatari. Ciò avviene sia in caso di notificazioni di atti in materia civile sia in caso di notifiche in materia penale, ove anzi l'effettiva conoscenza e la scelta della stregua di difesa, o di non difesa, è ancora più importante in quanto può incidere sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato.

I criteri per le notifiche di atti all'imputato non detenuto sono dettati dall'art. 157 c.p.p. che prevede, in successione potremmo dire gerarchica, le modalità che l'agente notificatore deve seguire per bene notificare l'atto giudiziario, facendo ovviamente salvi i casi di elezione o dichiarazione di domicilio previsti al successivo art. 161 c.p.p.

La norma stabilisce che l'atto deve essere consegnato personalmente al destinatario, ovunque esso si trovi, presso l'abitazione, il luogo di lavoro, un pubblico esercizio.

L'impossibilità di consegnare l'atto nelle mani del destinatario consente all'agente notificatore di fare ricorso all'invio a mezzo posta, modalità contemplata dall'art. 170 c.p.p. e regolamentata dalla L. 20 novembre 1982 n. 890.

Scorrendo nella lettura dell'art. 157 c.p.p. vediamo poi che la consegna può avvenire anche a persona convivente (in merito allo stato di convivenza, la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente ritiene che questa si presume fino a prova contraria: Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2000, n. 4009) 1 o al portiere, sempre presso l'abitazione o presso il luogo ove abitualmente il destinatario svolge la propria attività lavorativa.

Il concetto di abitazione è diverso da quello residenza anagrafica. Può accadere talvolta che la residua anagrafica sia un mero dato formale e che il soggetto viva di fatto in altro luogo. La giurisprudenza di legittimità si è mostrata sensibile a tale eventualità ed ha ritenuto preferibile fare riferimento al luogo di effettiva abitazione e non alle risultanze anagrafiche (Cass. pen., 11 maggio 1999, n. 7597, Berti Reboli) 2 3 4. D'altro canto, già durante la vigenza dell'abrogato codice di procedura, la giurisprudenza era pacificamente giunta alla conclusione che per abitazione si deve intendere il luogo ove l'imputato conduce effettivamente la propria vita domestica, a prescindere dalle risultanze anagrafiche (in questo senso, tra le altre, si veda Cass. pen., 24 febbraio 1978, Arigliano, in Cass. pen. 1979, 413).

In caso di rifiuto a ricevere il plico (o in caso di inidoneità dei soggetti sopra menzionati per incapacità soggettiva), l'agente notificatore ricorrerà al deposito presso la Casa comunale, con affissione alla porta dell'abitazione (o del luogo ove il destinatario svolge attività lavorativa) dell'avviso che l'atto è stato depositato, provvederà inoltre ad inviare una raccomandata a/r contenente la notizia dell'avvenuto deposito. Particolare attenzione deve essere prestata al momento nel quale si perfeziona la notifica per il destinatario: la notifica ha effetto dal...

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