Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 24; Visto il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni; Visto l'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto l'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina modalita' e termini di approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi di cui all'articolo 2, nonche' delle delibere di approvazione dei piani d'impiego di cui all'articolo 3.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le modalita' e i termini di approvazione delle delibere di cui al comma 1, previsti da disposizioni anche di legge, si intendono sostituiti da quelli stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2.

Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimita', con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economicofinanziario.

3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di venti giorni per quelle attinenti le variazioni di bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

5. Le delibere per le quali siano state formulate osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se confermate dall'organo dell'ente competente in base al proprio ordinamento.

6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

Delibere di approvazione dei piani d'impiego

1. Le delibere adottate, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale concernenti gli annuali piani di impiego dei fondi disponibili sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimita', con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'ente e' tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle delibere concernenti l'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per gli alloggi di servizio, adottate dagli enti di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 1998

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 6

N O T E

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20: "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altre l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e...

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