COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164;

Esaminata la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 maggio 2008, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3.

  1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti.

    Tale zona e' cosi' delimitata:

    provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

    Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli', Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle e' cosi' delimitato:

    comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

    comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

    comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli';

    comune di Forli': dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

    comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

    Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

    Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:

    comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

    comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

    comune di S. Arcangelo di Romagna, dalla strada statale n. 9 via Emilia.

    Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

    Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle e' cosi' delimitato:

    comune di Faenza: dal confine col comune di Forli dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;

    comune di...

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