Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata .

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164

Esaminata, nel corso della riunione del 18 maggio 2006 la domanda - presentata per il tramite della regione Veneto in data 10 marzo 2005, dal «Consorzio per la tutela dei vini d.o.c. Arcole» con sede in San Bonifacio (Verona) - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Arcole» riconosciuta con decreto ministeriale 4 settembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione Veneto - Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, come da estratto del verbale della seduta del Comitato regionale tecnico consultivo per la vitivinicoltura del 10 dicembre 2005;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo, in Lonigo (Vicenza) il 28 aprile 2005 esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di modifica di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il relativo disciplinare di produzione, modificato, come da testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE

DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Arcole», e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Arcole

bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante), «Arcole» rosso (anche nella versioni frizzante e novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello), «Arcole» Garganega (anche nella versione vendemmia tardiva), «Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenere, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), «Arcole Nero».

La menzione «riserva» e riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.

I vigneti della varieta' Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole Nero» e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Gua'.

L'area e' cosi' delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla localita' Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimita' della localita' Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla localita' Moggia.

Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in localita' Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Anson per dirigersi verso nord alla localita' Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la localita' Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la localita' Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in localita' Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di Rovereto di Gua', oltrepassa la localita' Caprano fino ad incontrare il fiume Gua'.

Il...

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