COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata 'Monteregio di Massa Marittima'. (11A11318)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monteregio di Massa Marittima»

Art. 1.

Denominazione

  1. La Denominazione di Origine Controllata "Monteregio di Massa Marittima" e' riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

    "Monteregio di Massa Marittima" Rosso.

    "Monteregio di Massa Marittima" Rosso riserva.

    "Monteregio di Massa Marittima" Rosato.

    "Monteregio di Massa Marittima" Novello.

    "Monteregio di Massa Marittima" Bianco.

    "Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese.

    "Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese rosato.

    "Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese novello.

    "Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese riserva.

    "Monteregio di Massa Marittima" Syrah.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vermentino.

    "Monteregio di Massa Marittima" Viognier.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima".

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Riserva o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" riserva.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Occhio di Pernice o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Occhio di Pernice Riserva o "Vin Santo di Monteregio di Massa Marittima" Occhio di Pernice Riserva.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Monteregio di Massa Marittima" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

    "Monteregio di Massa Marittima" Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Novello: Sangiovese, minimo 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

    "Monteregio di Massa Marittima" Bianco: Trebbiano toscano e Vermentino, da sole e congiuntamente, minimo il 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

    "Monteregio di Massa Marittima" Sangiovese, Sangiovese riserva, Sangiovese rosato e Sangiovese novello: Sangiovese, minimo 85%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

    Monteregio di Massa Marittima

    Syrah: Syrah, minimo 85%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Aleatico.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vermentino: Vermentino, minimo il 90%.

    Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

    "Monteregio di Massa Marittima" Viognier: Viognier, minimo 90%.

    Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Sono escluse le uve del vitigno Moscato.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo, Vin Santo Riserva: Trebbiano toscano e Vermentino, da sole e congiuntamente, minimo il 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

    "Monteregio di Massa Marittima" Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice Riserva: Sangiovese, minimo 50%.

    Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

  3. I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

    Art. 3.

    Zona di produzione delle uve

  4. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di...

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