COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di gradoli». (11A05738)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»;

Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALEATICO DI GRADOLI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Aleatico di Gradoli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

Aleatico di Gradoli;

Aleatico di Gradoli liquoroso;

Aleatico di Gradoli liquoroso riserva;

Aleatico di Gradoli passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», di cui all'art 1, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Aleatico minimo 95%;

altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in...

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