COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano». (10A10003)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»;

Visti il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i funzionari della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato

Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, autorizzati e raccomandati per la provincia di...

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