COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta». (10A09002)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT