COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso». (11A07239)

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini Collio e Carso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso»;

Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATO

CARSO

O «CARSO-KRAS»

Art. 1

Denominazione dei vini

  1. La denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

    Carso

    o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso, anche riserva,

    Carso

    o «Carso - Kras» Chardonnay,

    Carso

    o «Carso - Kras» Glera,

    Carso

    o «Carso - Kras» Malvasia, anche riserva (da Malvasia istriana),

    Carso

    o «Carso - Kras» Pinot grigio,

    Carso

    o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,

    Carso

    o «Carso - Kras» Traminer,

    Carso

    o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,

    Carso

    o «Carso - Kras» Cabernet franc,

    Carso

    o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,

    Carso

    o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva

    Carso

    o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso, anche riserva,

    Carso

    o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva

  2. La specificazione «Classico» e' consentita per i vini della zona di origine piu' antica e per la seguente tipologia: «Carso» o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

    Art. 2

    Base ampelografia

  3. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

    Carso

    o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno:

    Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;

    per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia.

  4. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» e' riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;

    per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

    Art. 3

    Zona di produzione delle uve

  5. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonche' l'intero territorio del comune di Doberdo' del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalle foci del Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimita' di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

    Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il Fiume Timavo.

    Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione.

  6. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste e Doberdo' del Lago, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

    La zona e' cosi' delimitata: partendo dal valico...

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