COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Casteggio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A06548)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Casteggio»;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteggio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casteggio», anche nella tipologia «riserva», e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino di cui all'art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera: minimo 65%;

Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteggio» comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonche' dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale zona e' cosi' delimitata:

Da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in direzione Voghera sulla ss 10 (Ing. Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato il quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste, percorrendo la strada vicinale «Cascina Gioiello» che in prossimita' della cascina Riccagioia diventa via «Riccagioia» proseguendo fino al centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta a sinistra, via «Guglielmo Marconi» verso est fino ad incrociare via «Schizzola», attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale «Strada dei sette cani o dei muri» fino a svoltare a destra...

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