COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» e proposta del relativo disciplinare di produzione. (11A09438)

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esimata la domanda del consorzio di tutela Samnium, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno lunedi' 14 marzo 2011 a Benevento, presso la sala degustazione della C.C.I.A.A dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Aglianico del Taburno»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Benevento, presso la CCIAA il 15 marzo 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della regione Campania, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO»

Articolo 1 - Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con DPR 29 ottobre 1986 e sostituito con DM 2 agosto 1993, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  1. Rosso

  2. Rosso riserva o riserva

  3. Rosato

Articolo 2 - Base ampelografica

2.1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Aglianico del Taburno rosso, rosato, rosso riserva o riserva: Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 3 - Zona di raccolta uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere raccolte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT