COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini 'Bianchello del Metauro'. (11A09948)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Pesaro, Confagricoltura di Pesaro e dalla CIA di Pesaro, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 24 maggio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro»

Art. 1.

Denominazione dei vini

  1. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» e' riservata ai vini, anche nelle tipologie superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.

    Art. 2.

    Base ampelografica

  2. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente base ampelografica:

    Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;

    Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.

    Art. 3.

    Zona di produzione

  3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano che restano cosi' delimitati:

    dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Ca'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT