Parere in tema di acquisto di automobile in comunione legale

AutoreBasso Alessandro M.
Pagine303-304
303
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2012
Varie
PARERE IN TEMA DI ACQUISTO
DI AUTOMOBILE IN COMUNIONE
LEGALE
di Alessandro M. Basso (*)
Due coniugi, in comunione dei beni, acquistano, a
prezzo di favore per via dell’amicizia tra il marito ed il
concessionario, un’automobile che viene intestata alla mo-
glie. Il marito paga, con proprio denaro, le prime tre rate
mensili dell’auto cui aggiunge anche vari accessori (stereo,
tendine), anch’essi acquistati personalmente. L’automobile
viene, di fatto, utilizzata quasi sempre dal marito. Dopo un
anno, la moglie, saldato il prezzo d’acquisto con proprio de-
naro, mette in vendita, dopo qualche mese ed all’insaputa
del marito, il veicolo, ricavando un guadagno di euro cin-
quecento. Successivamente, il marito viene a conoscenza e,
dopo oltre un anno, chiede l’annullamento dell’atto di com-
pravendita, la restituzione delle tre rate e di quanto pagato
personalmente per gli accessori nonché i cinquecento euro
che la moglie ha ricevuto dalla vendita dell’automobile.
Il tema del caso in esame ha per oggetto l’individuazio-
ne dei diritti e dei doveri giuridicamente conf‌igurabili tra
coniugi in regime di comunione dei beni, con particolare
riferimento alle facoltà negoziali su beni mobili “speciali”.
In particolare, i punti principali della vicenda da esami-
nare, anche in via comparativa, sono: la comunione dei beni
tra coniugi, la compravendita di un bene mobile registrato
in comunione dei beni, pagamento parziale a mezzo denaro
proprio di un coniuge e saldo dell’altro coniuge, uso di fatto
dell’automobile, prof‌itto della compravendita, successiva sco-
perta da parte dell’altro coniuge, termini temporali di tutela.
Il caso pratico verte, quindi, esclusivamente in ambito
privatistico.
Segnatamente, in materia, trovano applicazione le nor-
me di cui agli artt. 159, 177, 179 e 2683 c.c..
Sul punto, nulla dispone, invece, la Carta Costituziona-
le la cui tutela è ancorata alla garanzia della famiglia sul
piano etico-sociale (artt. 29 e 30).
Focalizzando sul piano sostanziale, l’ordinamento ci-
vilistico stabilisce che il matrimonio, salvo che i coniugi
formalizzino apposita convenzione di separazione dei beni
mediante atto pubblico o dichiarazione nell’atto di cele-
brazione del matrimonio (art. 162), produce, sotto il pro-
f‌ilo patrimoniale, la comunione legale dei beni (art. 159)
con la conseguenza diretta ed immediata che la proprietà
dei beni spetta per legge, in parti uguali, ad entrambi.
Il codice civile precisa che fanno parte della comunione
ovvero entrano a far parte della stessa gli acquisti compiuti
dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio
(art. 177). A riguardo, il primo quesito da porsi è se tale dispo-
sizione possa applicarsi, normalmente e/o imperativamente,
a tutti gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio.
Così, può affermarsi che il concetto di comunione
legale, sul piano logico-giuridico, non impedisce che un
coniuge possa acquistare un bene in proprietà esclusiva:
ciò, infatti, è consentito a condizione che ricorra alcuno
dei presupposti prescritti dall’art. 179 c.c. ed il coniuge
acquirente dichiari, nell’atto di compravendita, che il
bene è escluso dalla comunione (lett. f) e l’altro coniuge
intervenga adesivamente e renda apposita dichiarazione
di conferma di tale circostanza (art. 179, comma 2).
Precisamente, ai sensi dell’art. 179, comma 2, l’acquisto
di autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione
quando tale esclusione risulti dal relativo atto di com-
pravendita se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge,
nel senso che quest’ultimo dev’essere intervenuto all’atto
ed avere confermato, si ritiene anche implicitamente, la
uni-personalità del bene dell’altro coniuge.
All’uopo, la titolarità formale del bene compravenduto im-
plica, “in re ipsa”, la proprietà personale, piena ed esclusiva
(art. 832 c.c.), del bene: ciò, quindi, con attribuzione sovrana
al singolo coniuge della facoltà di godere e disporre senza li-
mitazioni eventualmente asserite o pretese dall’altro coniuge
bensì entro i limiti imposti dall’ordinamento giuridico.
Il diritto di godere ed il diritto di disporre del bene non
si conf‌igurano quali diritti separati o scindibili dal diritto di
proprietà o come diritti minori di quest’ultimo bensì costitui-
scono il diritto medesimo ovvero sono facoltà attraverso le
quali si esprime, e deve esprimersi senza brutalità, il diritto.
In termini sostanziali, infatti, il diritto di proprietà è
autonomo ed indipendente ovvero può esistere da solo,
senza dipendere da altri diritti di maggiore ampiezza ed è
elastico, potendo essere limitato dall’esistenza di diritti al-
trui sul medesimo bene, riacquistando, però, automatica-
mente tutta la sua pienezza alla cessazione dell’eventuale
diritto opposto che lo comprime.
Onde stabilire se sussista una situazione di opponibilità
al diritto di proprietà, è necessario valutare se sussistano
diritti-terzi e questi siano pacif‌icamente e lecitamente
esercitabili sul medesimo bene e ciò facendo riferimento
alla nozione giuridico-normativa di “bene personale”.

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