PROVVEDIMENTO 25 agosto 2010 - Parametri di significativita'' per la consultazione della banca dati sinistri di cui all''articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2827). (10A10876)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, secondo cui l'ISVAP individua con provvedimento i parametri di significativita', indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, per la consultazione dei dati relativi al singolo sinistro contenuti nella banca dati sinistri da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo regolamento, prevedendo altresi' che in assenza dei parametri di significativita' sia consentita comunque la consultazione di tali dati mediante apposita funzionalita', tracciata dal sistema informatico;

adotta il seguente provvedimento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente Provvedimento si intende per:

    1. «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

    2. «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualita' di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

    3. «impresa di assicurazione» o «impresa»: l'impresa di assicurazione avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    4. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    5. «Regolamento»: il Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri;

    6. «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

    7. «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate da un'impresa di assicurazione, dalla CONSAP o dall'UCI...

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