DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005 - Aggiornamento dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n42/2002(Deliberazione n296/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005,

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

il documento per la consultazione 18 novembre 2005 recante proposte per l'aggiornamento dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni pervenute al documento per la consultazione;

Considerato che:

la deliberazione n. 42/02, sulla base dei presupposti riportati nella relativa relazione tecnica, ha fissato opportuni valori per i parametri di riferimento \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, e per i valori di LTmin e IREmin in vigore fino al 31 dicembre 2005 e che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della medesima deliberazione, i valori di tali parametri sono aggiornati dall'Autorita' per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

ai sensi dell'art. 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, LTmin e IREmin rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:

per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;

per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;

i valori aggiornati dei suddetti parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione non si applicano pertanto alle sezioni gia' in esercizio, ne' a quelle per le quali, alla data del 31 dicembre 2005, sono gia' state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione, alle quali si continuano ad applicare i valori di riferimento previsti dalla deliberazione n. 42/02 e in vigore fino al 31 dicembre 2005;

come precisato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02, i valori del parametro \eta es sono stati...

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