Il paradigma tradizionale: la disciplina del contratto di edizione per le stampe

AutoreRachele Marseglia
Pagine61-99
IL PARADIGMA TRADIZIONALE
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CAPITOLO TERZO
IL PARADIGMA TRADIZIONALE: LA DISCIPLINA
DEL CONTRATTO DI EDIZIONE PER LE STAMPE
SOMMARIO: 1. Il contratto di edizione elettronica. La scissione della titolarità dei diritti
patrimoniali da quelli morali dautore. - 2. Il trasferimento dei diritti patrimoniali
dautore come discrimen del contratto di edizione per le stampe dallappalto, dal
contratto per la stampa, dal contratto librario e dal contratto dopera. - 3. Ulteriori
distinzioni fra contratto di ed izione e contratto di vendita. - 4. I d ue tipi del contrat-
to di edizione: il contratto «per edizione» e il contratto «a termine». - 5. Il contenu-
to: lart. 119 l. aut. - 6. I limiti imposti dalla disciplina del diritto dautore: la du rata
e il contenuto minimo. - 7. La forma e la registrazione. - 8. Gli essentia lia negotii:
la determinatezza o la determinabilità dellopera dellingegno e la durata. - 9. (se-
gue). Gli essentia lia negotii: lindicazione del numero di edizioni e del numero mi-
nimo di copie, il termine per la consegna ed il diritto ceduto. - 10. Gli accidenta lia
negotii. - 11. Il prezzo di copertina e il compenso delleditore. - 12. Gli obblighi
dellautore. - 13. Gli obblighi delleditore. - 14. Lo scioglimento del contratto: estinzio-
ne e risoluzione tra codicecivile e legge speciale. - 15. Le cause di estinzione del con-
tratto: limpossibilità sopravvenuta e leccessiva onerosità. - 16. Lo scioglimento del
contratto: la risoluzione per inadempimento. - 17. Il fallimento delleditore.
1. Il contratto di edizione elettronica. La scissione della titolarità dei
diritti patrimoniali da quelli morali dautore
Le osservazioni del capitolo precedente ed in particolare la con-
clusione appena esposta conducono all esigenza di analizzare, in que-
sta sede, la normativa che governa il contratto di edizione per le stam-
pe, attesa la stretta connessione e le analogie che lo legano al contratto
di epublishing ed al fine di riscontrarne eventuali differenze.
Il paradigma del contratto di edizione è nominato e regolato dalla
normativa speciale posta a tutela del diritto dautore, l. n. 633/1941,
nel ventaglio di articoli che vanno dal 118 al 135, oltre che dalle nor-
me generali contenute nel codice civile e nella stessa legge sul diritto
dautore1.
1 Per una disamina bibliografica completa sullargomento cfr.: PIOLA CASELLI,
Trattato del diritto dautore, cit., p. 712; DE GREGORIO, Co ntratto di edizione, Roma,
1913; PIOLA CASELLI, Codice del dir itto dautor e. Commentario della l. 22-4-1941, n.
633, cit.; GIANNINI, Il contratto di edizione, cit., p. 214; ARIENZO, Edizione, cit.; ASCA-
RELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateria li, cit.; DE SANCTIS, voce Edizione
(contratto di), cit., p. 370; OPPO, Creazione intellettuale, cr eazione industriale e diritti di
utilizzazione economica, in Riv. Dir. Civ., 1969, I, p. 1; BRUNORI, Contra tto di edizione e
contratto dopera intellettuale, in Riv. Dir . Civ., 1971, II, p. 502; FABIANI, Il diritto di
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La norma speciale di apertura tipizza la fattispecie in parola come
il contratto attraverso il quale, lautore di unopera dellingegno2, cor-
redata dai requisiti della creatività e delloriginalità, trasferisce alledi-
tore il diritto a pubblicare lopera per le stampe, per conto e a spese
delleditore medesimo. Il trasferimento sviluppa in capo alleditore un
acquisto derivativo-costitutivo di uno o più diritti parziari assoluti3.
Il contratto di edizione per le stampe, così definito, è lunico stru-
mento tipizzato di circolazione del diritto alla pubblicazione del-
lopera. A differenza di altri, il nostro ordinamento infatti non conosce
né regola lipotesi in cui lautore si assuma lobbligo di partecipare al-
le spese per la pubblicazione, ovvero di acquistare copie dellopera in
un numero predefinito4.
Nella prassi, la dinamica del trasferimento dei diritti patrimoniali
dallautore alleditore è riassunta nella clausola secondo la quale:
«senza disporre dei diritti morali, agendo per sé, eredi ed aventi causa
a qualsiasi titolo, lAutore cede allEditore il diritto esclusivo di pub-
autore nella giurispr udenza, Padova, 1972; GRECO VERCELLONE, I dir itti delle opere
dellingegno, cit.; DE SANCTIS, Contr atto di edizione e contra tti di rappresen tazione e di
esecuzione, in in Tratta to di diritto civile e commerciale, diretto da CICU MESSINEO, Mi-
lano, 1984; MENEGHELLO, Contratto di edizione, in Giur. civ. commentata , 1988, II, p.
346; ID., Il contratto di edizione. I contratti in generale. I contr atti atipici, Giur. sistem.
dir. civile e commerciale, f ondata da BIGIAVI, II, Torino, 1991 , p. 321; ancora, FABIANI,
voce Edizione (contr atto di), cit., p. 209; CAPO, Il contr atto di edizione, in BUONOCORE
LUMINOSO, Casi e materia li di diritto commerciale, Milano, 1993, II, p. 1972; RICOLFI, Il
contratto di edizione, cit., p. 277; DE SANCTIS e FABIANI, I contratti di diritto dautore,
in Tra ttato di diritto civile e commercia le diretto da CI CU MES SINEO, continu ato da
MENGONI, Milan o, 2007; C HIMIENTI, Linea menti de l nuovo dir itto di a utore, Milano,
2002; FABIANI, I co ntratt i delle ope re nella giuri sprudenza , Milano, 2001; BER TANI,
Dir itti da utore e connessi , in UBER TAZZI (a cura di) , La pr oprietà intel lettuale, To-
rino, 2011, pp. 325 e ss.; ID., la di sciplina del contratto dau tore nellordinamento ita-
liano, cit.; ID. Il contr atto di edizione da lla lex mercatoria alla tipizzazione, in AIDA,
2009, p. 258.
2 C he può ben essere costituita oltre che da unopera letteraria o scientifica, così
come da unopera fotografica, disegni, cartine o simili.
3 PUGLIATTI, voce Acquisto del diritto, in Enc. Dir., Milano, 1958, I, pp. 513-514,
esprime chiaramente il f atto che il diritto che costituisce loggetto dellacquisto derivati-
vo-costitutivo è un diritto parziario, in quanto limitato e ridotto rispetto a quello del -
lavente causa.
4 Ad esempio, una simile fattispecie trova regolamentazione nellord inamento fran-
cese, laddove, sebbene non sia ricondotto allo schema tipo del contratto di edizione, l art
L. 132-3, p.147, del Code de la propriété intellectuelle disciplina il cosiddetto compte à
demi, attraverso il quale lautore commissio na alleditore di realizzare copie dellopera a
proprie spese e di provvedere alla sua pubblicazione ed alla diffusione, pattuendo a priori i
termini per la divisione degli utili e delle perdite derivanti dalle vendite.
Ciononostante, in Italia ricorrono frequenteme nte nella prassi accordi fra autore
ed editore in base ai quali lautore versa un «contributo alle spese di pubblicazione», per
poi ripartire in percentuali predefinite i proventi delle vendite dellopera.
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blicazione dellopera dal titolo...». Si tratta di un meccanismo identico
a quello che segue anche la cessione o il trasferimento dei diritti di
pubblicazione elettronica dellebook.
Il contratto di edizione legislativamente nominato (così come
quello elettronico daltronde) si connota come lo strumento attraverso
il quale lautore cede i diritti di sfruttamento economico dellopera
creativa concepita, scindendoli completamente, per sua stessa scelta,
dalla sfera dei diritti morali, consentendo quindi di rimarcare lauto-
nomia e lindividualità degli uni rispetto agli altri.
Lasciando illesa la titolarità dei diritti morali di paternità e integri-
tà dellopera nei confronti dei terzi per loro stessa natura inalienabi-
li, irrinunciabili5, indisponibili e imprescrittibili6 infatti, il contratto
di edizione permette allautore di talune opere dellingegno di inne-
scare la dinamica dellalienazione dei diritti di contenuto economico7. A
maggior ragione, sulla scorta del dettato dellart. 20 l. aut.: «indipenden-
temente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, (…) ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, lautore conserva il diritto di riven-
dicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutila-
zione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dellopera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».
Il fatto che la titolarità dei diritti morali sia saldamente ancorata alla
sfera giuridica dellautore si riflette inevitabilmente nella disciplina del
contratto di edizione, soprattutto laddove il legislatore speciale presta
particolare attenzione alle garanzie con cui proteggere la parte debole.
Dal presupposto prima detto deriva, inoltre: la nullità della rinun-
cia preventiva da parte dellautore allesercizio dei suoi diritti morali,
5 L’irri nunciabilità dei dir itti moral i d’autore postula infatti l ’invalidità dell’ac -
cordo con cui l’ autore si imp egna a consen tire ch e l’ope ra veng a pubbl icata c on il
nome d i un terzo.
6 I connotati del diritto morale dautore emergono dal dettato normativo degli artt.
2577, comma 2 e 2534, comma 2, c.c.; nonché dagli artt. 20-22, l. aut. e art. 6-bis della
Convenzione internazionale di Berna. In dottrina si veda: PUG LIATTI, Sulla natura del
diritto per sonale dautore, in La propr ietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, p. 343, che ri-
marca lappartenenza del diritto morale dautore alla categoria dei diritti della personalità.
7 Detta dinamica veniva evidenziata già da PIOLA CASELLI, Codice del dir itto
dautore. Commentario della l. 22-4-1941, n. 633, cit., p. 546, ove si legge: «la conce-
zione moderna del diritto dautore come diritto che ha un doppio contenu to, il quale ri-
sulta da facoltà personali e non trasmissibili (diritto morale dautore) e da facoltà patri-
moniali trasmissibili» preclude al contratto di edizione la possibilità di avere ad oggetto
la trasmissione totalitaria del diritto dautore.

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