Il paradigma tradizionale: la disciplina del contratto di edizione per le stampe
Autore | Rachele Marseglia |
Pagine | 61-99 |
IL PARADIGMA TRADIZIONALE
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CAPITOLO TERZO
IL PARADIGMA TRADIZIONALE: LA DISCIPLINA
DEL CONTRATTO DI EDIZIONE PER LE STAMPE
SOMMARIO: 1. Il contratto di edizione elettronica. La scissione della titolarità dei diritti
patrimoniali da quelli morali d’autore. - 2. Il trasferimento dei diritti patrimoniali
d’autore come discrimen del contratto di edizione per le stampe dall’appalto, dal
contratto per la stampa, dal contratto librario e dal contratto d’opera. - 3. Ulteriori
distinzioni fra contratto di ed izione e contratto di vendita. - 4. I d ue tipi del contrat-
to di edizione: il contratto «per edizione» e il contratto «a termine». - 5. Il contenu-
to: l’art. 119 l. aut. - 6. I limiti imposti dalla disciplina del diritto d’autore: la du rata
e il contenuto minimo. - 7. La forma e la registrazione. - 8. Gli essentia lia negotii:
la determinatezza o la determinabilità dell’opera dell’ingegno e la durata. - 9. (se-
gue). Gli essentia lia negotii: l’indicazione del numero di edizioni e del numero mi-
nimo di copie, il termine per la consegna ed il diritto ceduto. - 10. Gli accidenta lia
negotii. - 11. Il prezzo di copertina e il compenso dell’editore. - 12. Gli obblighi
dell’autore. - 13. Gli obblighi dell’editore. - 14. Lo scioglimento del contratto: estinzio-
ne e risoluzione tra codicecivile e legge speciale. - 15. Le cause di estinzione del con-
tratto: l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità. - 16. Lo scioglimento del
contratto: la risoluzione per inadempimento. - 17. Il fallimento dell’editore.
1. Il contratto di edizione elettronica. La scissione della titolarità dei
diritti patrimoniali da quelli morali d’autore
Le osservazioni del capitolo precedente ed in particolare la con-
clusione appena esposta conducono all’ esigenza di analizzare, in que-
sta sede, la normativa che governa il contratto di edizione per le stam-
pe, attesa la stretta connessione e le analogie che lo legano al contratto
di epublishing ed al fine di riscontrarne eventuali differenze.
Il paradigma del contratto di edizione è nominato e regolato dalla
normativa speciale posta a tutela del diritto d’autore, l. n. 633/1941,
nel ventaglio di articoli che vanno dal 118 al 135, oltre che dalle nor-
me generali contenute nel codice civile e nella stessa legge sul diritto
d’autore1.
1 Per una disamina bibliografica completa sull’argomento cfr.: PIOLA CASELLI,
Trattato del diritto d’autore, cit., p. 712; DE GREGORIO, Co ntratto di edizione, Roma,
1913; PIOLA CASELLI, Codice del dir itto d’autor e. Commentario della l. 22-4-1941, n.
633, cit.; GIANNINI, Il contratto di edizione, cit., p. 214; ARIENZO, “Edizione”, cit.; ASCA-
RELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateria li, cit.; DE SANCTIS, voce Edizione
(contratto di), cit., p. 370; OPPO, Creazione intellettuale, cr eazione industriale e diritti di
utilizzazione economica, in Riv. Dir. Civ., 1969, I, p. 1; BRUNORI, Contra tto di edizione e
contratto d’opera intellettuale, in Riv. Dir . Civ., 1971, II, p. 502; FABIANI, Il diritto di
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La norma speciale di apertura tipizza la fattispecie in parola come
il contratto attraverso il quale, l’autore di un’opera dell’ingegno2, cor-
redata dai requisiti della creatività e dell’originalità, trasferisce all’edi-
tore il diritto a pubblicare l’opera per le stampe, per conto e a spese
dell’editore medesimo. Il trasferimento sviluppa in capo all’editore un
acquisto derivativo-costitutivo di uno o più diritti parziari assoluti3.
Il contratto di edizione per le stampe, così definito, è l’unico stru-
mento tipizzato di circolazione del diritto alla pubblicazione del-
l’opera. A differenza di altri, il nostro ordinamento infatti non conosce
né regola l’ipotesi in cui l’autore si assuma l’obbligo di partecipare al-
le spese per la pubblicazione, ovvero di acquistare copie dell’opera in
un numero predefinito4.
Nella prassi, la dinamica del trasferimento dei diritti patrimoniali
dall’autore all’editore è riassunta nella clausola secondo la quale:
«senza disporre dei diritti morali, agendo per sé, eredi ed aventi causa
a qualsiasi titolo, l’Autore cede all’Editore il diritto esclusivo di pub-
autore nella giurispr udenza, Padova, 1972; GRECO VERCELLONE, I dir itti delle opere
dell’ingegno, cit.; DE SANCTIS, Contr atto di edizione e contra tti di rappresen tazione e di
esecuzione, in in Tratta to di diritto civile e commerciale, diretto da CICU MESSINEO, Mi-
lano, 1984; MENEGHELLO, Contratto di edizione, in Giur. civ. commentata , 1988, II, p.
346; ID., Il contratto di edizione. I contratti in generale. I contr atti atipici, Giur. sistem.
dir. civile e commerciale, f ondata da BIGIAVI, II, Torino, 1991 , p. 321; ancora, FABIANI,
voce Edizione (contr atto di), cit., p. 209; CAPO, Il contr atto di edizione, in BUONOCORE
LUMINOSO, Casi e materia li di diritto commerciale, Milano, 1993, II, p. 1972; RICOLFI, Il
contratto di edizione, cit., p. 277; DE SANCTIS e FABIANI, I contratti di diritto d’autore,
in Tra ttato di diritto civile e commercia le diretto da CI CU MES SINEO, continu ato da
MENGONI, Milan o, 2007; C HIMIENTI, Linea menti de l nuovo dir itto di a utore, Milano,
2002; FABIANI, I co ntratt i delle ope re nella giuri sprudenza , Milano, 2001; BER TANI,
Dir itti d’a utore e connessi , in UBER TAZZI (a cura di) , La pr oprietà intel lettuale, To-
rino, 2011, pp. 325 e ss.; ID., la di sciplina del contratto d’au tore nell’ordinamento ita-
liano, cit.; ID. Il contr atto di edizione da lla lex mercatoria alla tipizzazione, in AIDA,
2009, p. 258.
2 C he può ben essere costituita oltre che da un’opera letteraria o scientifica, così
come da un’opera fotografica, disegni, cartine o simili.
3 PUGLIATTI, voce Acquisto del diritto, in Enc. Dir., Milano, 1958, I, pp. 513-514,
esprime chiaramente il f atto che il diritto che costituisce l’oggetto dell’acquisto derivati-
vo-costitutivo è un diritto parziario, in quanto limitato e ridotto rispetto a quello del -
l’avente causa.
4 Ad esempio, una simile fattispecie trova regolamentazione nell’ord inamento fran-
cese, laddove, sebbene non sia ricondotto allo schema tipo del contratto di edizione, l ’ art
L. 132-3, p.147, del Code de la propriété intellectuelle disciplina il cosiddetto compte à
demi, attraverso il quale l’autore commissio na all’editore di realizzare copie dell’opera a
proprie spese e di provvedere alla sua pubblicazione ed alla diffusione, pattuendo a priori i
termini per la divisione degli utili e delle perdite derivanti dalle vendite.
Ciononostante, in Italia ricorrono frequenteme nte nella prassi accordi fra autore
ed editore in base ai quali l’autore versa un «contributo alle spese di pubblicazione», per
poi ripartire in percentuali predefinite i proventi delle vendite dell’opera.
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blicazione dell’opera dal titolo...». Si tratta di un meccanismo identico
a quello che segue anche la cessione o il trasferimento dei diritti di
pubblicazione elettronica dell’ebook.
Il contratto di edizione legislativamente nominato (così come
quello elettronico d’altronde) si connota come lo strumento attraverso
il quale l’autore cede i diritti di sfruttamento economico dell’opera
creativa concepita, scindendoli completamente, per sua stessa scelta,
dalla sfera dei diritti morali, consentendo quindi di rimarcare l’auto-
nomia e l’individualità degli uni rispetto agli altri.
Lasciando illesa la titolarità dei diritti morali di paternità e integri-
tà dell’opera nei confronti dei terzi – per loro stessa natura inalienabi-
li, irrinunciabili5, indisponibili e imprescrittibili6 – infatti, il contratto
di edizione permette all’autore di talune opere dell’ingegno di inne-
scare la dinamica dell’alienazione dei diritti di contenuto economico7. A
maggior ragione, sulla scorta del dettato dell’art. 20 l. aut.: «indipenden-
temente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, (…) ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di riven-
dicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutila-
zione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».
Il fatto che la titolarità dei diritti morali sia saldamente ancorata alla
sfera giuridica dell’autore si riflette inevitabilmente nella disciplina del
contratto di edizione, soprattutto laddove il legislatore speciale presta
particolare attenzione alle garanzie con cui proteggere la parte debole.
Dal presupposto prima detto deriva, inoltre: la nullità della rinun-
cia preventiva da parte dell’autore all’esercizio dei suoi diritti morali,
5 L’irri nunciabilità dei dir itti moral i d’autore postula infatti l ’invalidità dell’ac -
cordo con cui l’ autore si imp egna a consen tire ch e l’ope ra veng a pubbl icata c on il
nome d i un terzo.
6 I connotati del diritto morale d’autore emergono dal dettato normativo degli artt.
2577, comma 2 e 2534, comma 2, c.c.; nonché dagli artt. 20-22, l. aut. e art. 6-bis della
Convenzione internazionale di Berna. In dottrina si veda: PUG LIATTI, Sulla natura del
diritto per sonale d’autore, in La propr ietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, p. 343, che ri-
marca l’appartenenza del diritto morale d’autore alla categoria dei diritti della personalità.
7 Detta dinamica veniva evidenziata già da PIOLA CASELLI, Codice del dir itto
d’autore. Commentario della l. 22-4-1941, n. 633, cit., p. 546, ove si legge: «la conce-
zione moderna del diritto d’autore come diritto che ha un doppio contenu to, il quale ri-
sulta da facoltà personali e non trasmissibili (diritto morale d’autore) e da facoltà patri-
moniali trasmissibili» preclude al contratto di edizione la possibilità di avere ad oggetto
la trasmissione totalitaria del diritto d’autore.
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