Par. (Min. beni cult.) 5 marzo 2014, Prot. n. 2785/34.01.04-1
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3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano
a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il Ministero del-
l’interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie
locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette
disposizioni.
2. (Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.
147). 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono appartate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 è abrogato;
b) al comma 569 le parole: “quattro mesi” sono sostitui-
te dalle seguenti: “dodici mesi”.
c) al comma 620 le parole “Entro il 28 febbraio 2014”
sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014”;
d) al comma 623 le parole “Entro il 28 febbraio 2014”
sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014” e le
parole “15 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15
aprile 2014”;
e) al comma 649 l’ultimo periodo è soppresso;
f) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi com-
presa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad ecce-
zione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»;
g) il comma 670 è abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) è soppressa.
6. (Contabilizzazione IMU). 1. Ai fini della contabiliz-
zazione delle regolazioni finanziarie di cui all’articolo 1,
comma 380 ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta munici-
pale propria al netto dell’importo versato all’entrata del
bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i co-
muni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per
l’esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di
cui all’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
7. (Verifica gettito IMU anno 2013). 1. Alla legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguen-
ti:
«729 bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizio-
ne del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le
dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro
il mese di marzo 2014 il Ministero dell’economia e delle
finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla
verifica del gettito dell’imposta municipale propria del-
l’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione
degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729 ter. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31
marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno
2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729 bis.
729 quater. In conseguenza delle variazioni relative al-
l’annualità 2013, di cui al comma 729 ter, per i soli comuni
interessati, il termine previsto dall’articolo 227, del decre-
to legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014.
Nel caso in cui, all’esito delle verifiche di cui al comma
729 bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi
al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di
spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali
somme possono essere imputate quale apposito impegno
di spesa sull’annualità 2014.».
IV
Par. (Min. beni cult.) 5 marzo 2014, Prot. n. 2785/34.01.04-
1. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - articolo
21: necessità dell’autorizzazione del Soprintendente
per l’occupazione di suolo pubblico - Riscontro di com-
petenza.
Si fa riferimento alla nota anticipata via mail della
S.V. Prot. 2175 del 26 febbraio 2014, indirizzata anche a
questo Servizio ed acquisita agli atti il 27 febbraio 2014
al n. 5501, con il quale vengono posti dei quesiti in merito
all’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (d’ora innanzi citato come: “Codice”)
per l’occupazione di suolo pubblico con elementi vari di
arredo, mobili o rimovibili, sia aperti che chiusi, finalizzati
al pubblico esercizio ed al commercio in piazze, vie e al-
tri spazi aperti urbani appartenenti a soggetti pubblici e
realizzati da oltre sessanta anni.
Nel merito, fatte salve tutte le ulteriori e più articolate
valutazioni che l’Ufficio legislativo del nostro Ministero
riterrà di esprimere sull’argomento, questo Servizio, per
quanto di competenza, ritiene che a tutti i quesiti posti
debba essere data risposta affermativa per le motivazioni
che si vanno nel seguito a dettagliare.
Nessun dubbio può essere posto sulla sottoposizione a
tutela dei beni suddetti, attese le chiare disposizioni in tal
senso fornite dall’art. 10, comma 4, lettera g) e dall’art.
12, comma 1 del Codice, nonché, da ultimo, dalla stessa
Direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, opportunamente
citata nella nota della S.V.
Da questa necessaria e fondamentale premessa discen-
dono tutti i consequenziali obblighi di protezione e con-
servazione previsti dal Codice che si riassumono, nel caso
di specie, nelle previsioni dell’art. 20, comma 1, e nella
necessità, per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere sui beni culturali, di acquisire la preventiva auto-
rizzazione del Soprintendente, resa su progetto ovvero, se
sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, ai sensi
del successivo art. 21, commi 4 e 5. La normativa citata,
prescinde dalla qualificazione o dall’invasività o meno de-
gli interventi da compiersi, secondo una visione omnicom-
prensiva finalizzata a garantire, in ogni caso, le primarie
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