Pannelli fotovoltaici e decoro architettonico

AutoreCarlo del torre
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Sebbene costituisca un argomento tutt’altro che marginale, il decoro architettonico è trattato in modo decisamente scarno dalla normativa codicistica, trovandosi dei cenni espliciti solo nell’articolo 1120 c.c. in materia di innovazioni e nell’articolo 1127 c.c. in tema di sopraelevazione.

Queste due norme invero, sono state previste per fattispecie almeno all’apparenza, nettamente distinte: la prima riguarda, infatti, il caso di innovazioni su zone comuni, deliberate regolarmente dall’assemblea, e che possono essere vietate qualora alterino il decoro; la seconda, invece, nel regolamentare la sopraelevazione da parte dei proprietari dell’ultimo piano, prevede la possibilità di opposizione da parte degli altri condòmini, allorquando la sopraelevazioni pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio.

In entrambi i casi difetta qualsivoglia elemento in grado di dotare l’interprete degli strumenti necessari per riconoscere le situazioni in cui le modifiche di alcune parti condominiali ovvero di alcune parti visibili delle proprietà esclusive, possano ritenersi effettivamente illegittime in quanto alterino, in senso negativo, l’aspetto dell’edificio.

La giurisprudenza ha cercato, spesso in modo contraddittorio, di porre dei paletti per tentare di oggettivizzare per quanto possibile, un giudizio che di per sé è forse quanto di più soggettivo ci possa essere,1 così come è stata posta in evidenza la necessità di evitare una eccessiva limitazione del diritto delle proprietà esclusive, richiamando il disposto dell’art. 1102 c.c., applicabile anche in materia condominiale grazie al rinvio dell’art. 1139 c.c., e che legittima ciascun condòmino a servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca pari uso agli altri condòmini.2

Non mancano peraltro casi in cui si è ritenuta lecita una alterazione del decoro in senso generale, ad esempio installando ascensori nella tromba delle scale comuni o sulla parte esterna, ovvero applicando la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche a favore dei disabili, casi questi che sebbene forieri di una indubbia utilità, potrebbero provocare una non lieve alterazione, in senso peggiorativo, del decoro o comunque delle originarie linee, anche interne, di un edificio.

In tali casi si è ritenuto prevalente la normativa speciale, prima fra tutte la legge 9 gennaio 1989 n. 13, in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che prevede espressamente non solo maggioranze diverse e meno difficili da raggiungere per l’esecuzione di certe opere, ma anche consente, in caso di inerzia del condominio, al singolo condòmino di realizzare a proprie spese determinate strutture volte all’eliminazione delle barriere.

Il legislatore in altre parole, ha ritenuto prevalente l’interesse del disabile e la valenza sociale di certe opere e strutture, tanto da non solo sacrificare l’interesse della proprietà comune, ma anche da derogare a certe norme in materia edilizia, come ad esempio la deroga a regolamenti edilizi locali, a norme sulle distanze tra fabbricati, l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione o concessione edilizia.

In breve, è stato ritenuto prevalente l’interesse generale all’eliminazione delle barriere architettonica considerato anche l’alto valore sociale di tali iniziative e fors’anche una sorta di copertura costituzionale.

Un parallelo nemmeno troppo azzardato, con tali normative si può fare con riferimento alle energie rinnovabili o comunque a tutte le opere volte a favorire il risparmio energetico in generale: a riguardo si può richiamare non solo la legge n. 10/1991 di recente novellata dalla legge n. 296/2006, ma anche, e forse soprattutto, il d.l.vo n. 192/2005 attuativo della direttiva europea in materia di rendimento energetico di edifici e finalizzata tra l’altro alla riduzione dei gas serra in ottemperanza ai parametri previsti dal protocollo di Kyoto.

In breve, il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in generale ed in particolare l’adozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e capaci di contenere le emissioni di gas serra sono considerati degli obiettivi prioritari dati dal legislatore nazionale in ottemperanza a normative europee ed a trattati internazionali, come emerge in modo netto dalla lettura dell’art. 1 del d.l.vo n. 192/2005.

In tal senso sembra che vadano anche certi legislatori regionali, i quali proprio per favorire lo sviluppo di tali fonti alternative...

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