DECRETO 28 febbraio 2012 - Criteri e modalita'' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche'' per l''iscrizione nell''elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. (12A04675)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l'art. 113, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), punto iv) e l'art. 121, lettera h);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, in particolare l'articolo 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, relativo al riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la circolare ministeriale 8 agosto 1996, n. H - 873, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 1996, recante riconoscimento dei comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3288/92 ed al decreto ministeriale del 24 febbraio 1994;

Vista la circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 5, recante le modalita' di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, le modalita' di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, corsi per assaggiatori di olio;

Vista la circolare ministeriale 12 gennaio 1999, n. 9, relativa ai corsi per assaggiatori di olio;

Vista la lettera circolare 12 gennaio 2004, n. H-38, in materia di riconoscimento dei comitati di assaggio, ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002;

Vista la lettera circolare 8 ottobre 2007, n. 1007, concernente il regime comunitario di riconoscimento dei comitati di assaggio (panel) per la valutazione ed il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva;

Ravvisata la necessita' di semplificare e attualizzare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. regolamento, il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. panel di assaggiatori, il comitato di assaggio degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento;

    3. capo panel, il responsabile del comitato di assaggio;

    4. oli di oliva vergini gli oli di oliva di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento (CE) n.1234/2007;

    5. Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

    6. Ministero-DG POCOI, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

    7. Ministero-POCOI IV, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - POCOI IV;

    8. Ministero-SAQ VII, il Ministero delle...

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