TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228 - Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2011, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1), recante: «Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e ...

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
PACE E DI STABILIZZAZIONE

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con (( i Governi )) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

  1. al sostegno al settore sanitario (( ed educativo ));

  2. al sostegno istituzionale e tecnico;

  3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

  4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

    4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede (( alla realizzazione di una «Casa della societa' civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30. ))

    5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

    6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.

    Riferimenti normativi

    - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.

    - La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante

    Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)

    , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre

    2010. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla leggefinanziaria.

    - Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1°

    gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa», pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2010, e' il seguente:

    «4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della societa' civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».».

    Capo I

    INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI
    PACE E DI STABILIZZAZIONE

    Art. 2

    Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

    1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di euro 1.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito (( dello stanziamento di euro 10.500.000 di cui al primo periodo )) il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, (( nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 30 giugno 2011. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. ))

    2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'addestramento della polizia federale irachena e delle forze di sicurezza kosovare, al reinserimento nella vita civile del personale militare serbo in esubero e alla distruzione di munizioni obsolete in Albania.

    3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

    4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 617.951 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

    5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro (( 12.827.451 )) per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Yemen, per il contributo all'Unione per il Mediterraneo e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani (( in territori interessati da eventi bellici o ad alto rischio. Ai predetti interventi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ))

    6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (( e successive modificazioni, )) destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. (( Al fine di garantire anche la sicurezza informatica della rete diplomatico-consolare, al personale inviato in missione nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 30 giugno 2011 per gli interventi tecnici a tutela della funzionalita' dei sistemi informatici e degli apparati di comunicazione spetta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a euro 30.000 per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. ))

    7. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 2.750.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

    8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 1.583.328 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

    9. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 30 giugno...

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